Il Tar di Catania ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da Megara Solar S.r.l. contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativo al progetto agrivoltaico “Augusta”, da realizzare nei territori di Carlentini e Melilli. Il progetto riguarda un impianto agrivoltaico da 51,04 MWp, con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La società aveva chiesto al Tar di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla propria istanza, presentata il 7 giugno 2022, per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento di Provvedimento unico ambientale. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il Ministero aveva pubblicato l’avviso al pubblico l’11 luglio 2023, fissando i termini per osservazioni e pareri. La fase di consultazione pubblica si era poi conclusa il 9 settembre 2023. Da quel momento, però, per la società si sarebbe registrato uno stallo procedimentale, con il fascicolo rimasto in istruttoria tecnica presso la Commissione competente.
Megara Solar aveva quindi inviato una diffida il 15 ottobre 2025, ottenendo dal Ministero, il 21 ottobre 2025, una nota con cui si comunicava che la documentazione era già stata trasmessa alla Commissione tecnica e che il provvedimento finale sarebbe stato adottato all’esito dell’istruttoria e degli ulteriori passaggi di competenza.
Il Tar non è entrato nel merito della fondatezza ma ha fermato il ricorso su un punto preliminare: la tardività dell’azione contro il silenzio. Nella sentenza si richiama l’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, secondo cui il ricorso avverso il silenzio può essere proposto finché dura l’inadempimento, ma non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Per il Collegio, questo termine era ampiamente decorso quando il ricorso è stato notificato il 3 novembre 2025. La diffida inviata da Megara Solar, inoltre, non è stata ritenuta una nuova istanza capace di far decorrere un nuovo termine, ma solo un atto sollecitatorio, diretto a chiedere la chiusura del procedimento già in corso.
Una diffida – secondo i giudici – può essere equiparata a una nuova istanza solo se ne possiede i requisiti sostanziali e formali, cioè se mira realmente ad avviare un nuovo procedimento e non semplicemente a sollecitare la definizione di quello originario. Nel caso concreto, questo non sarebbe avvenuto.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni




