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Calcio: Prima Divisione, penalizzate Cavese, Foligno e Foggia. La nuova classifica sorride al Siracusa

Sono arrivati i verdetti della Commissione Disciplinare Nazionale sui deferimenti per irregolarità che riguardavano dieci società di Lega Pro.

Nel girone B, quello del Siracusa, sono state penalizzate tre società: Cavese, Foligno e Foggia.
 

Di seguito pubblichiamo la nuova classifica.

Nocerina 24, Atletico Roma 21*, Benevento 21, Gela 19, Taranto 18, Virtus Lanciano 17, Cosenza 16, Foggia 14(-1), Juve Stabia 13*, Pisa 13, Foligno 12(-1), Lucchese 11, Siracusa 11, Viareggio 10*, Andria 10, Ternana 9*, Cavese 8(-5), Barletta 7.

* Una partita in meno

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN
(2010/2011)
 

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente,
dall’Avv. Andrea Morsillo, Avv. Arturo Perugini, dall’Avv. Riccardo Andriani, Avv. Federico
Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Massimo Caramante,
Componenti aggiunti; dall’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig.
Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra
Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 27 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:
(133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO
ACCARINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese
1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 2093/95pf10-11/SP/blp del
14.10.2010).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
● il Sig. Accarino Adolfo, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS
Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in
relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B) punti 4) 5) e 7) del CU 117/A del 25 maggio
2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver
depositato, entro il termine del 30 giugno 2010: la fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 400.000,00; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle
ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante
l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, e, della violazione di cui all’art. 10,
comma 3, del C.G.S. in relazione a titolo I), paragrafo III), lettera C), punti 1) e 2) del CU
117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011,
per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2010, al ripianamento della carenza
patrimoniale di € 197.285,00 e al superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter
C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
● la Società SS Cavese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4,
comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.
Alla riunione del 27/10/2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la
sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) per la Società SS Cavese 1919 e
dell’inibizione di mesi 10 (dieci) per Accarino.
I difensori dei deferiti hanno rinunciato alla domanda di proscioglimento ed hanno chiesto
l’irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura, quanto meno per
l’Accarino.
Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato
l’inosservanza, da parte della Società SS Cavese 1919 Srl dei sopra citati adempimenti
previsti dal CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati
professionistici 2010/2011. Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, per quanto attiene
alle violazioni di quanto previsto dal titolo I) paragrafo III) lettere B e C), “l’inosservanza del
suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai
punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura
federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica
per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011”.
Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV), del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato
adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme
federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati
professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo
consentito dalla stessa normativa.
Ritiene questa Commissione che le violazioni dei termini previsti dalla richiamata
normativa commesse dai deferiti siano in realtà cinque:
1) il mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del
30 giugno 2010, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00
di cui al titolo I, paragrafo III) lettera B) punto 7) del citato Comunicato Ufficiale.
2) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante
l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega
competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4)
del citato Comunicato Ufficiale;
3) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante
l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, in violazione di quanto disposto dal
titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del citato Comunicato Ufficiale;
4) il mancato ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della carenza patrimoniale di
€ 197.285,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto
2) del citato Comunicato Ufficiale;
5) il mancato superamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della situazione prevista
dall’art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, in
violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 1) del citato
Comunicato Ufficiale.
In particolare si osserva che anche le ultime due violazioni contestate devono essere
considerate distinte tra loro. Infatti la fattispecie riguardante il prospetto PA (e cioè il
rapporto tra il Patrimonio Netto contabile e l’Attivo Patrimoniale) di cui all’art. 85, lett. B),
paragrafo VII) delle N.O.I.F., il cui mancato raggiungimento della misura minima determina
una carenza patrimoniale (nel caso de quo pari ad € 197.285,00), deve ritenersi distinta e
diversa da quella disciplinata dall’art. 2482 ter C.C., atteso che detta disposizione
regolamenta in maniera specifica la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo
legale in seguito a perdite d’esercizio e/o di periodo. E’ possibile, ad esempio, sanare la
prima fattispecie pur rimanendo inadempiente alla seconda.
In forza di quanto sopra esposto, alla luce del minimo edittale previsto per le violazioni
disciplinari contestate e del principio del cumulo materiale imposto dalla normativa
federale, alla Cavese deve essere irrogata la sanzione di punti 5 (cinque) di squalifica (un
punto per ogni inadempimento) da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Per quanto riguarda l’Accarino, sanzione congrua appare quella dell’inibizione per mesi 13
(tredici).
P.Q.M.
Infligge ad Accarino Adolfo la sanzione dell’inibizione per mesi 13 (tredici) ed alla Società
SS Cavese quella della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella
corrente stagione sportiva.

 

(131) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI
FRANCAVILLA (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US
Foggia Spa) MICHELE FABIO MARSEGLIA (Procuratore speciale e Legale
rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa.
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
● i Sig.ri Francavilla Giovanni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società
US Foggia Spa e Marseglia Michele Fabio, Procuratore speciale e Legale rappresentante
della Società US Foggia Spa, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 10,
comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B, punto 7) del CU 117/A
del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per
non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30
giugno 2010, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00;
● la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1,
del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti.
I difensori dei deferiti Francavilla e US Foggia Spa hanno fatto pervenire memorie
difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine,
l’irrogazione della sanzione minima con esclusione della penalizzazione.
Alla riunione del 27/10/2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la
sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione per la Società US Foggia Spa e l’inibizione di
mesi 6 (sei) per Francavilla e Marseglia.
I difensori dei deferiti Francavilla e US Foggia si sono riportati alle rispettive memorie.
Nessuno è comparso per Marseglia.
Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato
l’inosservanza, da parte della Società US Foggia Spa, dell’adempimento sopra descritto,
previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B) punto 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai
fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. La Società US Foggia Spa,
ha poi tardivamente adempiuto, nei termini e nelle modalità previste dal titolo IV del CU
117/A del 25 maggio 2010 più volte citato;
Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal
titolo I), paragrafo III), lettera B), sopra indicato, “l’inosservanza del suddetto termine,
anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2),
3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della
Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in
classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011”.
L’illecito disciplinare sopra indicato, trova espressa previsione nella norma di cui all’art. 10,
comma 3, del C.G.S..
Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV) del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato
adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme
federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati
professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo
consentito dalla stessa normativa.
La tesi difensiva prospettata dal Francavilla è palesemente priva di pregio.
Gli atti intercorsi tra il Francavilla ed il Marseglia, anche a voler prescindere dalla scarsa
attendibilità della scrittura privata, potrebbero giustificare l’insorgere di responsabilità civile
in capo al procuratore ma non escludono la responsabilità disciplinare del Presidente del
Foggia.
E’ infatti evidente che la sanzione dell’inibizione non fa venir meno il rapporto di
immedesimazione organica. E’ inoltre noto che la capacità giuridica (attitudine di un
soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o, più in generale, di situazioni giuridiche
soggettive) è ben distinta dalla capacità di agire che è l’idoneità del soggetto a porre in
essere atti giuridici validi. Sicché è frequente in ogni ordinamento il caso di soggetti che,
pur non avendo la capacità di agire, sono pienamente titolari di capacità giuridica. E’ infine
considerazione elementare che il rilascio di una procura non trasferisce al procuratore
diritti e doveri del mandante.
I deferiti sono pertanto responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti e
vanno sanzionati come da dispositivo.
P.Q.M.
Infligge a Francavilla Giovanni e Marseglia Michele Fabio la sanzione dell’inibizione per
mesi 6 (sei) ed alla Società U.S. Foggia Spa quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in
classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

(136) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO
ZAMPETTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio
Srl), e della SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl – (nota N°. 2091/97pf10-11/SP/blp del
14.10.2010).
Con provvedimento del 14 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a
questa Commissione: a) il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del C.d.A. e Legale
rappresentante della Società Foligno Calcio Srl per rispondere della violazione di cui
all’art. 10, comma e, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4)
del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici
2010/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2010, al pagamento
delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati,
dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente
Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009; b) la Società Foligno
Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente,
per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.
Con memoria difensiva del 25 ottobre 2010 l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, difensore
del Sig. Maurizio Zampetti in proprio e nella qualità di Presidente e Legale rappresentante
del Foligno Calcio Srl, ha dedotto la circostanza per cui il deferimento in oggetto si
porrebbe “in contrasto con un principio generale dell’ordinamento quale quello del ne bis in
idem”.
Quanto sopra in considerazione del fatto che il deferimento che ci occupa “si fonda sullo
stesso illecito contestato col deferimento N°. 532/1563 pf09/10/SP/blp del 21.07.2010” in
capo ai medesimi soggetti oggi deferiti, vale a dire il Sig. Maurizio Zampetti, Presidente del
C.d.A. e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl e la Società stessa.
Prosegue la difesa dei soggetti deferiti sostenendo che quella oggi in discussione
costituirebbe in sostanza una fattispecie sulla quale la Commissione Disciplinare si
sarebbe già pronunciata in quanto, sempre secondo la tesi difensiva, “con CU N°.
15/CDN, la codesta Commissione, aderendo all’istanza di patteggiamento proposta dalla
società Foligno Calcio ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., ha inflitto la sanzione
dell’inibizione per giorni 30 nei confronti del Sig. Zampetti Maurizio e la sanzione
dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società Foligno Calcio Srl.”
In considerazione di quanto sopra il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento dei
propri assistiti dall’addebito contestato.
Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha
insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente
applicazione delle seguenti sanzioni: a) quanto al Sig. Maurizio Zampetti, inibizione per
mesi 6 (sei); b) quanto alla Società Foligno Calcio Srl, penalizzazione di 1 (uno) punto in
classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011.
Per i deferiti è presente l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, il quale, riportandosi alle
memorie depositate ne precisa alcuni punti.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutato quanto sostenuto nella memoria
difensiva fatta pervenire dall’Avv. Malagnini nell’interesse del Sig. Maurizio Zampetti, nella
sua qualità, e della Società Foligno Calcio Srl, la Commissione rileva come il deferimento
in oggetto sia fondato e pertanto vada accolto.
Quanto contestato dalla Procura federale ai soggetti oggi deferiti è difatti ampiamente
suffragato dalla documentazione versata in atti.
Come comunicato dalla Co.Vi.So.C. con nota del 3 agosto 2010, la Società Foligno Calcio
Srl non ha osservato quanto previsto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU
N°. 117/A del 25 maggio 2010, previgente gli adempimenti che ciascuna Società avrebbe
dovuto svolgere per poter partecipare al campionato di competenza per la stagione
2010/2011.
La norma in questione stabilisce espressamente che le Società devono entro il termine del
30 giugno 2010 osservare diversi adempimenti tra i quali è espressamente previsto quello
di provvedere al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con
contratti ratificati dalla competente Lega relativi alle mensilità di ottobre, novembre e
dicembre 2009.
L’inosservanza del suddetto termine, sempre secondo quanto stabilito espressamente dal
predetto CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata
con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto la tesi sostenuta dalla difesa dei soggetti deferiti non può
essere in alcun modo condivisa.
Difatti con il citato deferimento N°. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.07.2010 (per effetto del
quale il CU N°. 15/CDN, in accoglimento dell’istanza di patteggiamento proposta dalla
società Foligno Calcio Srl, ha conseguentemente applicato sanzioni alla medesima
Società ed al Sig. Maurizio Zampetti) veniva contestata agli stessi soggetti oggi deferiti la
violazione di norma diversa rispetto a quella oggi invocata, vale a dire quella di cui all’art.
85, lettera B), paragrafo V delle N.O.I.F., per non avere la Società Foligno Calcio Srl
documentato entro il termine del 30 aprile 2010 il pagamento delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di
ottobre, novembre e dicembre 2009.
La violazione allora contestata si riferiva quindi sostanzialmente ad una norma relativa ai
controlli sulla gestione economica e finanziaria delle Società calcistiche.
Diversa è la fattispecie oggi in discussione.
Nel deferimento odierno, difatti, è stata contestata la violazione del precetto di cui al titolo
I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010; per mezzo del
Comunicato Ufficiale in questione, come dedotto in precedenza, erano stati elencati tutta
una serie di adempimenti che ciascuna Società doveva osservare entro il 30 giugno 2010
per poter acquisire il diritto a partecipare al campionato di competenza per la stagione
2010 / 2011.
Pertanto il richiamo al principio del ne bis in idem, come in precedenza esposto, non può
trovare accoglimento.
D’altra parte, traslata ove possibile la presente fattispecie nel campo penalistico, nella
questione che ci occupa è come se ci trovassimo al cospetto di un reato complesso, vale a
dire di un reato composto da due o più figure autonome; qualora un soggetto sia stato
perseguito per uno solo dei reati autonomi, è inequivocabilmente perseguibile anche per
gli altri.
In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi
di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura
federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto,
infligge le seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente del C.d.A. e di Legale
rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei);
▪ alla Società Foligno Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da
scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
Pubblicato in Roma il 3 Novembre 2010
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete
 

Ecco il quadro definitivo delle penalizzazioni:
1^ DIVISIONE, GIRONE A
Salernitana 2 punti di penalizzazione
Spal 1 punto

1^ DIVISIONE, GIRONE B
Cavese 5 punti
Foggia 1 punto
Foligno 1 punto

2^ DIVISIONE, GIRONE A
Rodengo Saiano 1 punto
Canavese 2 punti

2^ DIVISIONE, GIRONE B
Villacidrese 5 punti
Sangiovannese 4 punti

2^ DIVISIONE, GIRONE C
Catanzaro 1 punto
 


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