“Sebbene il ricorso al trattamento generalizzato dei dati personali venga utilizzato come strumento della strategia di crescita delle imprese e abbia determinato un mutamento dell’organizzazione del mercato, non è possibile che il trattamento di queste informazioni, attinte dalle grandi banche dati digitali, sia sottratto all’applicazione del regolamento che disciplina la privacy o al principio di proporzionalità tra il trattamento stesso
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