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Consigli Di Quartiere: Riforma Del Decentramento Licenziato Questa Notte

“Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandata alla Giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.“

“Da questo emendamento non si desume per Siracusa l’obbligo di ridurre i quartieri “ dice Salvatore Salerno promotore del comitato “quartieri fuori dal comune” che da tempo si batte su questo argomento, come “non è necessario e non è obbligatorio conseguire i risparmi di spesa solo con il taglio diretto dei quartieri, ma è anche possibile diversamente con tutti gli altri mezzi idonei. E tale obiettivo si può conseguire ancor meglio con la nostra proposta di riduzione del numero dei consiglieri di quartiere”.

Come si ricorderà la Finanziaria di quest’anno ha variato l’art. 17 del Testo unico degli enti locali, in materia di circoscrizioni comunali, modificandone i parametri demografici per la relativa istituzione, riducendone conseguentemente il numero, per ottemperare al Patto per il contenimento dei costi delle istituzioni tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

La normativa statale non si applica automaticamente in Sicilia, regione a Statuto Speciale, dove ogni comune ha la prerogativa di normare il proprio modello di decentramento che meglio si adatta alle proprie esigenze. Ma la Legge finanziaria statale ha stabilito anche, per le regioni a statuto speciale, l’obbligo di provvedere ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le stesse finalità di risparmio fino a conseguire la programmata riduzione di 313 milioni di euro del Fondo ordinario per i comuni.Ed ora è giunto il testo licenziato dall’Assemblea regionale che riportiamo qui di seguito.

TESTO (FINALE ?) DOPO IL SUB-EMENDAMENTO n. 11.1.1
Art. 13. Circoscrizioni di decentramento comunale

l. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

3. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandata alla Giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni. I comuni compresi tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci.

I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi *, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall’applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l’elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.’.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica».

Note:
In nero il testo base del nuovo art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
In rosso le integrazioni e modifiche apportate con l’emendamento n. 11.1.
In bleu le integrazioni apportate col subemendamento n. 11.1.1.
In verde le norme del ddl.


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