«In queste ore abbiamo assistito al tentativo di mettere in discussione la legittimità dell’elezione della consigliera Gabriella Troia, alimentando dubbi che non trovano alcun fondamento nella normativa vigente». A parlare è il Commissario Provinciale di Grande Sicilia On. Prof. Vincenzo Vinciullo.
«La questione, in realtà, è estremamente semplice -spiega Vinciullo – Sia la normativa regionale quanto quella nazionale disciplina in maniera tassativa le cause di incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Nel caso in esame, tali presupposti non sussistono. La consigliera comunale è impiegata con la qualifica di quadro presso Aretusa Acque S.p.A., società partecipata da 19 Comuni della provincia di Siracusa, rispetto alla quale il Comune di Siracusa detiene una partecipazione inferiore alla soglia prevista dalla legge. Nell’ambito del proprio rapporto di lavoro subordinato non ricopre incarichi di amministrazione della società, non esercita poteri di rappresentanza dell’Ente, non assume decisioni per conto della società e non dispone di autonomi poteri di gestione o di spesa. Come è ampiamente noto tutte le verifiche sono state puntualmente effettuate dagli uffici competenti del Comune di Siracusa.
In questo caso la politica competente e capace si sposa con il diritto vigente sia regionale che nazionale. Del resto, nel corso della seduta del Consiglio comunale, il Segretario Generale del Comune di Siracusa è intervenuto per confermare che gli uffici avevano già svolto ogni verifica necessaria, accertando l’assenza di qualsiasi causa ostativa alla convalida dell’elezione.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, il decreto legislativo n. 39/2013, che disciplina i casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, esclude la sussistenza di qualsiasi causa ostativa nel caso in questione. Aretusa Acque S.p.A. infatti non è una società “in house”, il Comune di Siracusa non esercita su di essa alcun controllo e la consigliera, quale dipendente con qualifica di quadro, non ricopre incarichi dirigenziali né funzioni di amministrazione, rappresentanza o controllo della società. Richiamando la normativa vigente dunque e gli orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa e dell’ANAC, è possibile pertanto confermare la piena compatibilità tra il ruolo ricoperto in azienda e l’esercizio del mandato di consigliere comunale.
Per questo sorprende che si continui ad alimentare una polemica che non trova riscontro nella legge. In una fase storica in cui si invoca una maggiore presenza femminile nelle Istituzioni, dispiace che l’esperienza professionale della dottoressa Gabriella Troia sia stata trasformata in un elemento di sospetto anziché rappresentare un valore aggiunto per l’Istituzione che è stata chiamata a servire.
L’elezione della consigliera è dunque pienamente legittima, le verifiche amministrative sono state effettuate e la legge è stata rispettata. Adesso – conclude il Commissario Provinciale di Grande Sicilia – è il momento di lasciarsi alle spalle polemiche prive di fondamento e di concentrarsi sulle vere priorità della città, con spirito di collaborazione, responsabilità istituzionale e rispetto reciproco» .