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Docente di sostegno per due alunni disabili: il Tribunale condanna il Miur per danno non patrimoniale

Già nel 2017 il Tribunale aveva imposto all’ufficio scolastico provinciale di Siracusa l’assegnazione del docente per tutte le ore di permanenza in classe degli alunni

Il Miur – Ufficio scolastico provinciale di Siracusa-   è stato condannato dal Tribunale di Siracusa al risarcimento del danno non patrimoniale per quasi 11.000 euro, oltre spese legali, in favore di due genitori di alunni con disabilità che frequentano la scuola superiore di Augusta. Nel 2017 avevano già ottenuto dal giudice due ordinanze cautelari che imponevano al Miur, ambito di Siracusa l’assegnazione di un docente di sostegno per tutte le ore di permanenza in classe degli alunni.

L’assegnazione non era, infatti, stata effettuata all’inizio dell’anno scolastico sulla scorta del Pei, ma solo diversi mesi dopo l’adozione del provvedimento cautelare a cui era seguita la richiesta, del danno non patrimoniale di natura esistenziale. Riconoscimento che è arrivato comprovando “come la condotta discriminatoria posta in essere dall’  ufficio scolastico avesse inciso negativamente su tutti gli aspetti e gli obiettivi prefigurati nel Pei, determinando appunto negli alunni con disabilità grave un danno di natura esistenziale, che i giudici, seppure con criteri diversi, hanno quantificato complessivamente in circa  11.000 euro oltre spese legali”– fa sapere l’associazione,  fondata  e seguita legalmente dall’avvocato Maurizio Benincasa, che ha assistito le famiglie e che, a seguito delle eccezioni di difetto di giurisdizione sollevato dall’avvocatura dello Stato, ha dovuto richiedere un regolamento preventivo di giurisdizione alle sezioni unite di Cassazione, le quali hanno ribadito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione esclusiva in materia di condotta discriminatoria ai sensi della legge 67/2006.

“Si tratta di due provvedimenti giuridicamente ineccepibili sotto il profilo più importante che – dice Benincasa- concerne l’affermazione diretta del nesso causale tra la mancata assegnazione dei docenti di sostegno nel numero delle ore imposto dal giudice e il pregiudizio che tale assenza nella lesione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti al massimo livello, nonchè l’affermazione che comportamenti siffatti discriminano la condizione degli alunni con disabilità grave e di conseguenza sono lesivi della loro sfera soggettiva del danno subito, nella fattispecie del danno esistenziale”. Diritti che possono essere lesi anche nel caso della mancata o insufficiente assegnazione di altri sostegni di cui hanno diritto gli alunni, in quanto i principi giuridici espressi, la lesione del diritto allo studio e all’istruzione è la posizione di tutela è del tutto analoga.

Per il vice presidente dell’ associazione 20 novembre 1989, Sebastiano Amenta, si tratta di un altro successo dell’ associazione che comprova l’attività di tutela e supporto delle famiglie che non vengono mai lasciate sole in tutti gli ambiti ove c’è bisogno. “Tale risultato si aggiunge all’ altra rivendicazione fatta dall’associazione contro il Comune di Augusta, per l’insufficiente erogazione del servizio di assistenza  che ha visto condannato più volte il Comune di Augusta, a seguito del quale circa 130 alunni hanno avuto garantite, seppure tardivamente, tutte le ore indicate nel Pei. –prosegue Amenta-  Il motto della nostra associazione è  i diritti non sono privilegi, per l’affermazione dei diritti dei più fragili noi andiamo sempre avanti”.


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