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Floridia dice no alla convenzione per 2 strutture di accoglienza, il Tar annulla: “manca il contraddittorio”

L’amministrazione deve garantire il contraddittorio preventivo. In assenza di preavviso di rigetto, il provvedimento negativo è illegittimo e va annullato

Il Tar di Catania ha annullato il diniego con cui il Comune di Floridia aveva negato la stipula di una convenzione alla Cooperativa Sociale S. Maria Rita Onlus per la gestione di due strutture di accoglienza di secondo livello destinate a minori stranieri non accompagnati (MSNA).

La sentenza accoglie il ricorso della cooperativa e censura l’ente locale per violazione delle garanzie partecipative: prima di adottare un provvedimento negativo in un procedimento ad istanza di parte, il Comune avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi e consentire all’interessata di presentare osservazioni.

La cooperativa è titolare di due immobili a Floridia, già utilizzati per attività assistenziali. Nell’ottobre 2023 ha chiesto l’iscrizione all’Albo regionale per la tipologia “Struttura di Accoglienza di Secondo Livello per Minori Stranieri Non Accompagnati”. A seguito dell’istruttoria, la Regione Siciliana ha rilasciato i decreti autorizzativi (febbraio 2024) e disposto l’iscrizione all’Albo.

A quel punto, la cooperativa ha chiesto al Comune la stipula della convenzione necessaria per operare sul territorio comunale. Con nota del 27 giugno 2024, firmata dall’assessore alle Politiche sociali e dal responsabile dei Servizi sociali, il Comune ha opposto diniego, ritenendo “non opportuno” procedere alla stipula in considerazione della situazione sociale locale, descritta come caratterizzata da devianza minorile, evasione scolastica e fenomeni legati all’uso e traffico di stupefacenti. La cooperativa ha contestato la decisione, evidenziando anche il contrasto con il parere positivo reso dallo stesso Comune nell’ambito del procedimento regionale.

Il Tar parte da un presupposto chiaro: la stipula della convenzione è attività discrezionale del Comune. Non esiste un obbligo automatico con gli enti iscritti all’Albo regionale. Proprio perché si tratta di attività non vincolata, il procedimento doveva rispettare la legge che prevede che prima del diniego, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e concedere dieci giorni per eventuali osservazioni.

In questo caso tale comunicazione non è mai stata effettuata e questo ha inciso in modo determinante sulle garanzie partecipative della cooperativa, che non ha potuto interloquire né fornire elementi utili alla decisione.

Il Collegio richiama inoltre la riforma che esclude la possibilità di “sanare” in giudizio l’omissione del preavviso di rigetto nei procedimenti discrezionali. Non è quindi sufficiente sostenere, come ha fatto il Comune, che l’esito non sarebbe comunque cambiato. Il provvedimento di diniego è stato quindi annullato, con la precisazione che l’Amministrazione potrà riadottarlo all’esito di un nuovo procedimento, questa volta nel rispetto delle regole partecipative.


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