La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Palermo aveva disposto per Ferdinando Aiello l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti dell’Asp di Siracusa.
La vicenda riguarda la gara per il servizio di “ausiliariato” bandita dall’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa e i presunti tentativi di favorire la società Dussmann Service. In un primo momento l’ipotesi accusatoria era quella di corruzione, ma il Tribunale del Riesame aveva riqualificato il fatto nel reato di traffico di influenze illecite.
Secondo l'accusa, Aiello avrebbe avuto un ruolo di collegamento tra Mauro Marchese e Saverio Romano, nell’ambito di un presunto accordo volto a incidere sull’aggiudicazione della gara. La difesa, rappresentata dall’avvocato Vincenzo Belvedere, ha contestato questa ricostruzione, sostenendo l’estraneità di Aiello alla gara di ausiliariato e collegando la sua attività a un diverso progetto di partenariato pubblico privato.
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Una decisione analoga è stata assunta anche nei confronti di Sergio Mazzola, coinvolto nella stessa inchiesta. Anche in quel caso i giudici hanno annullato con rinvio l’ordinanza cautelare del Tribunale del Riesame di Palermo, disponendo un nuovo esame sulla questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni dopo la riqualificazione del reato da corruzione a traffico di influenze illecite. Mazzola, amministratore della Euroservice S.r.l., sarebbe stato indicato come possibile destinatario di un subappalto, anche in ragione dei suoi rapporti con Saverio Romano.
La Cassazione infatti non entra nel merito definitivo delle accuse (al momento non può farlo), ma rileva un vizio preliminare: il Tribunale avrebbe dovuto verificare l’utilizzabilità delle intercettazioni, dal momento che il reato di traffico di influenze illecite, per i limiti di pena previsti, non consente di per sé il ricorso alle intercettazioni.
Per i giudici di legittimità, quando un procedimento nasce per un reato che consente le captazioni, come la corruzione, ma poi viene riqualificato in un reato diverso e meno grave, il giudice deve accertare se, al momento dell’autorizzazione delle intercettazioni, esistesse davvero una base investigativa seria per ipotizzare il reato originario.
La Suprema Corte chiede quindi al Tribunale di Palermo di verificare se il traffico di influenze contestato ad Aiello sia una diversa qualificazione dello stesso fatto storico oppure un fatto nuovo e autonomo. In quest’ultimo caso, le intercettazioni potrebbero non essere utilizzabili.
L’ordinanza cautelare è stata dunque annullata e gli atti tornano al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio.