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Investì un anziano causandone la morte: automobilista assolto perché “manca la prova che il fatto sussista”

All’udienza di discussione il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna dell’imputato a 3 anni e 4 mesi di reclusione

Un'ambulanza si reca sul luogo di un incidente

È stato assolto con la formula “perché manca la prova che il fatto sussista” A.A., cinquantenne imputato di omicidio stradale per la morte di un anziano pedone investito all’alba del 21 giugno 2021 in via Pascoli, a Pachino. La decisione è stata pronunciata dal Giudice monocratico del Tribunale di Siracusa, dott. Liborio Mazziotta.

Secondo quanto ricostruito in dibattimento, poco prima delle 5 del mattino la vittima aveva parcheggiato l’autovettura per recarsi al bar. In quel tratto – è emerso – l’illuminazione pubblica non era funzionante. Durante l’attraversamento, l’anziano fu urtato da un fuoristrada condotto da A.A., che si fermò immediatamente prestando i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Il pedone venne trasferito in ospedale, dove morì qualche ora dopo il ricovero.

All’udienza di discussione il Pubblico Ministero aveva richiesto la condanna dell’imputato a 3 anni e 4 mesi di reclusione ai sensi dell’art. 589-bis c.p. (omicidio stradale). Alla richiesta si era associato l’avv. Vinciguerra del foro di Ragusa, costituito parte civile nell’interesse degli eredi della vittima.

La difesa, rappresentata dall’avv. Luigi Caruso Verso, ha invece sostenuto l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, evidenziando l’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dell’automobilista. A.A. ha dichiarato sin dall’inizio di procedere a bassissima velocità; una circostanza che – ha argomentato il legale – troverebbe riscontro nei risultati dell’esame autoptico, dal quale non sarebbe stato possibile individuare un punto certo d’impatto tra veicolo e pedone, indizio di un urto definito “lievissimo”.

La difesa ha inoltre sottolineato che il pedone avrebbe attraversato la carreggiata fuori dalle strisce e da dietro autovetture parcheggiate, in un tratto privo di illuminazione, comparendo improvvisamente nel cono visivo del conducente. Il veicolo, dotato dei fari accesi, sarebbe stato – secondo la ricostruzione difensiva – perfettamente visibile.

Accogliendo tali argomentazioni, il Giudice ha pronunciato l’assoluzione, ritenendo non provata la sussistenza del fatto-reato contestato. La formula adottata (“perché manca la prova che il fatto sussista”) evidenzia l’insufficienza del materiale probatorio ai fini della condanna.


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