Il Cga ha respinto l’appello presentato dalla Cisma Ambiente Spa, gestore di un impianto di smaltimento rifiuti a Melilli, confermando la sentenza di primo grado: la compatibilità ambientale non può essere concessa a posteriori.
Il caso ha avuto origine da una lunga serie di controversie amministrative e ambientali, culminate nella richiesta di Cisma di ottenere una revisione delle autorizzazioni per la copertura (o “capping”) di uno dei bacini della discarica. La società aveva apportato una modifica alla copertura senza l’autorizzazione richiesta dalle norme ambientali, chiedendo successivamente una sanatoria delle opere già eseguite.
L’impianto di contrada Bagali è diviso in due bacini: il primo già colmo e il secondo ancora in fase di riempimento. Per quest’ultimo, la Cisma aveva richiesto nel 2017 una revisione delle autorizzazioni ambientali (Via e Aia) per includere la volumetria non inizialmente considerata e modificare la copertura della prima vasca, chiusa secondo una soluzione tecnica alternativa. La società sosteneva che tale modifica fosse equivalente, da un punto di vista funzionale, al capping previsto originariamente e che non richiedesse quindi un’autorizzazione nuova.
Tuttavia, il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti aveva rifiutato tale richiesta, diffidando la Cisma dal proseguire nell’uso della copertura alternativa senza adeguamento alle normative. La società ha dunque presentato ricorso al Tar di Catania che nel 2022 aveva respinto le contestazioni avanzate dal privato, sottolineando che la compatibilità ambientale deve essere verificata prima dell’esecuzione delle opere e non dopo.
Cisma Ambiente ha quindi impugnato la decisione del Tar, proponendo appello e sostenendo che la modifica realizzata fosse equivalente al capping richiesto e lamentando la mancanza di una collaborazione costruttiva da parte dell’amministrazione.
Il Cga ha respinto le richieste confermando l’inammissibilità di una sanatoria postuma. Secondo il Consiglio, le modifiche realizzate in difformità dai progetti autorizzati non possono essere giustificate ex post, poiché le autorizzazioni Via e Aia hanno valore preventivo e mirano a tutelare l’ambiente prima dell’avvio dei lavori.
Inoltre, il Consiglio ha ritenuto che il comportamento dell’amministrazione non potesse considerarsi ostile o reticente, come sostenuto dall’appellante, e ha confermato che la normativa ambientale italiana non prevede deroghe o sanatorie per opere già realizzate in difformità dalle autorizzazioni iniziali. Il CGA ha concluso che, a prescindere dall’eventuale equivalenza funzionale della copertura proposta, il capping realizzato da Cisma Ambiente non poteva essere autorizzato in modo retroattivo.
Con questa decisione, il Cga ha anche condannato Cisma Ambiente al pagamento delle spese legali a favore delle amministrazioni coinvolte, compreso il Libero Consorzio di Siracusa, per un totale di 6.000 euro.
Le autorizzazioni, quindi, non possono essere retroattive. E la protezione dell’ambiente richiede un approccio preventivo rigoroso.
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