“La giustizia è lenta ma prima o poi arriva”. Questo al momento l’unico commento che trapela dai consiglieri comunali di opposizione di Solarino una volta venuti a conoscenza della sentenza con cui il Cga ripristina l’esistenza del civico consesso. Una sentenza, quella dei giudici amministrativi di Palermo, che nei fatti ribalta quanto stabilito dal Tar che aveva in primo grado confermato lo scioglimento del Consiglio comunale. “Ne prendo atto, sono un uomo delle istituzioni”, è invece il commento del sindaco di Solarino, Peppe Germano.
Nei fatti tutto parte a dicembre 2023, quando con la dimissione di sei consiglieri comunali appartenenti alla maggioranza. Con decreto del 2 gennaio, la Regione ha a sua volta dichiarato la decadenza del Consiglio comunale sul presupposto che “le dimissioni predette hanno determinato la riduzione della composizione del Consiglio comunale in misura tale da non consentire il raggiungimento del numero legale minimo per la funzionalità dell’organo”.
I ricorrenti Giuseppe Pelligra, Carmelo Carpinteri, Salvatore Oliva, Concetta Pricone, Sebastiano Scorpo, Emilio Terranova, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Virzì, hanno invece sostenuto che la Regione abbia preso un abbaglio e che le dimissioni di sei consiglieri comunali non rappresentino la “maggioranza assoluta” del civico consesso (a Solarino il Consiglio comunale è rappresentato da 12 consiglieri) e inoltre tra i sei consiglieri comunali dimissionari ce ne sarebbero anche due che, avendo assunto la carica di assessore, non avrebbero dovuto essere computate nel numero dei sei dimissionari.
La decadenza del Consiglio comunale, infatti, si verifica in due ipotesi – nessuna delle quali per il Cga è ricorrente nel caso di specie –alternative tra loro: le dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei consiglieri “che nella specie non ricorre, perché si sono contestualmente dimessi sei consiglieri e non sette“; le dimissioni, anche non contestuali, di almeno la metà dei consiglieri, ma solo se non si fa luogo alla surroga dei dimissionari “perché non ci sono candidati disponibili, o perché per qualunque ragione il Consiglio non adotta la pertinente deliberazione” o di taluni di essi (in numero sufficiente a ricondurre la scopertura al di sotto della metà).
Infine i giudici amministrativi, nel ribaltare l’esito del Tar, affermano come il giudice di prime grado, risulta avere obliterato l’insegnamento giurisprudenziale consolidato in base al quale il sindaco “è componente del consiglio comunale, organo composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri determinato in base alla popolazione residente nel Comune; anche in questo caso, il sindaco concorre alla formazione del quorum strutturale del consiglio ed ha diritto di voto, ma non è da considerare, in sede elettorale e per il resto, alla stregua degli altri consiglieri comunali”. Nel senso che il sindaco di Solarino, in quanto componente del Consiglio comunale, venga computato nel quorum strutturale necessario per le delibere consiliari.
Per questo motivo il Cga ha accolto le rimostranze degli appellanti, annullando il decreto del Presidente della Regione, condannando la Regione Siciliana e il Comune di Solarino a pagare in favore degli appellanti le spese del doppio grado di giudizio liquidate in 4.000 euro oltre le spese giudiziarie.