Sono state depositate le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul caso dello stabilimento balneare Scialai di Portopalo di Capo Passero, rendendo definitiva la misura del sequestro preventivo.
La Terza sezione penale chiarisce innanzitutto che il ricorso non poteva essere esaminato perché proposto dall’indagato in proprio e non dalla società titolare del bene sequestrato, unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione. Una carenza di interesse concreto e attuale che, da sola, è sufficiente a chiudere la porta al giudizio di legittimità.
Ma non solo. La Suprema Corte evidenzia anche la genericità dei motivi di impugnazione: le censure difensive, secondo i giudici, non si confrontano con la motivazione del Tribunale del Riesame di Siracusa e mirano a una rivalutazione del merito e degli accertamenti tecnici, attività non consentita in Cassazione.
Nel merito delle questioni giuridiche richiamate, la sentenza ribadisce alcuni punti chiave già affermati nei precedenti gradi: l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2012 aveva efficacia limitata nel tempo ed era già scaduta al momento delle proroghe della concessione demaniale; non esiste alcun automatismo tra proroga della concessione e proroga dell’autorizzazione paesaggistica; le norme regionali e le circolari amministrative non possono derogare alla disciplina statale sulla tutela del paesaggio; dagli atti emergono difformità rilevanti tra quanto autorizzato e quanto realizzato, sia per estensione delle superfici sia per alcune opere eseguite.
Respinte anche le tesi sull’assenza dell’elemento soggettivo e sul periculum: per la Corte, la documentazione presentata non consente di parlare di affidamento in buona fede e la permanenza dello stabilimento giustifica il sequestro, indipendentemente dalla sua natura stagionale.
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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