Il Tar di Catania ha annullato la gara bandita dalla Regione Siciliana per l’affidamento della gestione integrata dei servizi al pubblico nei siti culturali della provincia di Siracusa. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla società Aditus S.r.l. contro l’Assessorato regionale ai Beni culturali e la Centrale unica di committenza della Regione. La procedura riguardava la concessione quadriennale dei servizi previsti dall’articolo 117 del Codice dei beni culturali, per un valore stimato di oltre 6,5 milioni di euro, nei siti del Parco Archeologico di Siracusa Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.
Al centro del ricorso, due aspetti ritenuti decisivi dai giudici amministrativi: il criterio utilizzato per determinare la base economica della gara e l’assenza di indicazioni precise sul software che il futuro concessionario avrebbe dovuto utilizzare per il sistema di bigliettazione e controllo accessi.
Secondo il Tar, la Regione avrebbe calcolato il valore della concessione prendendo in considerazione soltanto l’aggio spettante al concessionario e non il fatturato complessivo generato dal servizio, come invece previsto dall’articolo 179 del nuovo Codice degli appalti. Una scelta che, secondo la sentenza, avrebbe prodotto una sottostima dei costi reali di gestione, rendendo difficile formulare offerte economiche attendibili e sostenibili.
I giudici hanno inoltre ritenuto illegittima la clausola relativa al sistema informatico di gestione dei biglietti. Nel bando, infatti, non veniva specificata la tipologia di software che l’amministrazione avrebbe adottato, lasciando gli operatori economici nell’impossibilità di valutare con precisione i costi necessari per garantire l’interfaccia tecnica tra il proprio hardware e il sistema regionale.
Per il Tar, questo avrebbe costretto le aziende partecipanti a formulare offerte “al buio”, senza elementi sufficienti per quantificare una voce di costo potenzialmente rilevante. Sono stati invece dichiarati inammissibili gli altri motivi di ricorso, relativi ai criteri ambientali minimi e alla clausola sociale prevista dalla lex specialis.
Il Tribunale ha disposto l’annullamento degli atti di gara, facendo salve eventuali nuove determinazioni dell’amministrazione regionale. La Regione Siciliana è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 5 mila euro oltre accessori di legge.
Adesso la Regione Siciliana dovrà decidere come procedere per riavviare l’affidamento dei servizi nei siti culturali siracusani. La sentenza del Tar, infatti, annulla integralmente gli atti di gara, costringendo la Centrale unica di committenza e l’Assessorato ai Beni culturali a rivedere il bando nei punti ritenuti illegittimi dai giudici amministrativi.
Sarà necessario rideterminare correttamente il valore economico della concessione secondo i criteri previsti dal Codice degli Appalti; aggiornare il piano economico-finanziario; chiarire gli aspetti tecnici legati al sistema di bigliettazione e controllo accessi e successivamente pubblicare una nuova procedura. Resta ora da capire se la Regione sceglierà di impugnare la sentenza al Cga o se procederà direttamente alla riscrittura della gara.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni








