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Sfiducia al sindaco Lo Faro. Il Tar respinge il ricorso: confermate le elezioni a Lentini

Secondo il collegio, dallo Statuto e dal regolamento del Comune di Lentini non emerge una riduzione delle competenze del vicepresidente rispetto a quelle del presidente

Il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro

Il Tar di Catania respinge il ricorso presentato dall’ex sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro (presentato assieme ad Agata Magnano e Maria Culici) contro la delibera con cui il Consiglio comunale aveva approvato la mozione di sfiducia nei suoi confronti.

I giudici amministrativi hanno quindi confermato la validità degli atti successivi: lo scioglimento degli organi comunali, la nomina del commissario straordinario e l’inserimento di Lentini tra i Comuni chiamati al voto nelle amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Al centro del ricorso c’era la procedura seguita per arrivare alla votazione della sfiducia. Secondo i ricorrenti, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio comunale, il vicepresidente non avrebbe potuto convocare e presiedere la seduta del 16 marzo dedicata alla mozione, ma avrebbe dovuto limitarsi a convocare l’aula per eleggere un nuovo presidente.

Una tesi che il Tar non ha condiviso. Secondo il collegio, dallo Statuto e dal regolamento del Comune di Lentini non emerge una riduzione delle competenze del vicepresidente rispetto a quelle del presidente. Anzi, il vicepresidente è chiamato a sostituirlo in caso di assenza, impedimento o negli altri casi previsti, senza limitazioni sugli argomenti da trattare.

Per i giudici, il concetto di “assenza” può ricomprendere anche la vacanza della carica, come avvenuto nel caso delle dimissioni del presidente. In caso contrario, si creerebbe il paradosso di un Consiglio impossibilitato a funzionare proprio nel momento in cui manca il suo presidente.

Il Tar ha inoltre escluso che il rinvio dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale potesse incidere sulla validità della seduta o sull’esito della votazione della sfiducia. Non sono state contestate, infatti, specifiche irregolarità nella conduzione della seduta del 16 marzo né elementi capaci di alterare il risultato della votazione. Respinte anche le censure su difetto di istruttoria, motivazione e sviamento di potere. Secondo i giudici, la questione era stata esaminata in aula anche alla luce del parere del segretario comunale, poi disatteso dal Consiglio.

Quanto al decreto regionale di convocazione dei comizi elettorali, adottato prima del decreto di cessazione del sindaco e scioglimento del Consiglio, il Tar lo considera al massimo un’irregolarità formale non invalidante, perché il presupposto sostanziale, cioè l’approvazione della mozione di sfiducia, era già intervenuto il 16 marzo. Il ricorso è stato quindi respinto, Lentini andrà al voto il 24 e 25 maggio.


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