Cronaca

Siracusa, Associazione Consumatori: pronto un vademecum per i vacanzieri

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L’associazione Consumatori Uniti viene incontro alle esigenze dei cittadini che purtroppo hanno subito un danno durante loro vacanze estive, offrendo una Guida pratica per il risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Il Presidente, avv. Francesco Frasca, terrà un incontro pubblico sul tema e fornirà informazioni utili a tutti coloro i quali vorranno agire per tutelare i propri diritti e ottenere il giusto risarcimento per i danni causati dai disservizi di una agenzia di viaggio, di un albergo, o di una compagnia aerea.

“I consumatori-vacanzieri – ha detto l’avv. Frasca – non sempre sono ben informati dei loro diritti, né tanto meno del cospicuo risarcimento a loro spettante in caso di “danno da vacanza rovinata”, overbooking, ritardo del volo, cancellazione del volo, perdita o ritardo nella riconsegna delle valige.

Per tali motivazioni, l’associazione Consumatori Uniti presenterà a settembre una guida per permettere a chiunque di tutelarsi dai maggiori disservizi che affliggono i turisti”.

L’associazione, così come anticipato durante un incontro tematico, organizzato dal circolo di Futuro e Libertà – Città di Siracusa, assisterà gratuitamente, offrendo consulenze e consigli utili, i cittadini che vorranno avvalersi del servizio.

L’associazione, inoltre, presenterà pubblicamente il proprio sito web (www.associazioneconsumatoriuniti.com) e offrirà i numeri utili da contattare in caso di emergenza.
Gli incontri con i consumatori si terranno periodicamente presso la sede dell’associazione in Siracusa c.so Gelone 86.

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA PRATICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA

1) Ritardo del volo, cancellazione ed overbooking – assistenza e risarcimento:
Oltre alle forme di assistenza stabilite dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, la Compagnia aerea è responsabile del danno subito dal passeggero in base della Convenzione di Montreal. Le due ipotesi (assistenza e risarcimento) non si escludono.
L’assistenza:
Il vettore, secondo il Reg. 261/2004, ha l’obbligo di fornire al passeggero, a titolo gratuito, pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Qualora di renda necessario un pernottamento, dovrà essere assicurata adeguata sistemazione in albergo, oltre al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione.
L’assistenza è dovuta in caso di:
1. Ritardo di due o più ore di ritardo per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
2. Ritardo di tre o più ore di ritardo per tutte le tratte aeree entro la Comunità Europea superiori a 1500 Km e per tutte le altre tratte comunitarie comprese tra 1500 e 3500 KM;
3. Ritardo di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrino nei due casi di cui sopra.
Il risarcimento è previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, recepita in Italia dal REGOLAMENTO (CE) N. 889/200. Tale convenzione prevede il diritto del passeggero ad ottenere dalla Compagnia aerea  il risarcimento dei danni subiti (es. la perdita di coincidenza con altro volo, acquisto di un biglietto alternativo, perdita di giorni di vacanza).
In caso di overbooking o cancellazione del volo il risarcimento sarà pari a:
– € 250,00 per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
– € 400,00 per le tratte aeree entro la Comunità Europea superiori a 1500 Km e per tutte le altre tratte comunitarie comprese tra 1500 e 3500 KM;
– € 600,00 per tratte aeree che non rientrano nelle due tipologie sopra descritte.
Il risarcimento è inoltre dovuto anche in caso di semplice ritardo del volo aereo. La Corte di Giustizia, con sentenza del 19.11.2009, ritenendo ingiustificata la disparità di trattamento fra passeggeri aventi avuto il volo cancellato/overbooking e passeggeri con volo ritardato, ha equiparato le due fattispecie, prevedendo il medesimo risarcimento pecuniario, purché il ritardo sia stato di almeno tre ore. La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che un problema tecnico all’aereo che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di “circostanze eccezionale”.
E’ bene precisare che in caso di inerzia nel far valere immediatamente il proprio diritto, nulla è perduto, infatti, questo tipo di diritto ha una prescrizione di ben due anni.
Avvocato Francesco Frasca presidente associazione a tutela dei consumatori “Consumatori Uniti” www.associazioneconsumatoriuniti.com