Il Tar di Catania ha accolto il ricorso della società L’Una s.r.l., proprietaria del Musciara Resort di Siracusa, annullando sia l’ordine con cui la Regione Siciliana aveva imposto la rimozione del cancello di accesso alla battigia nell’area del Porto Piccolo/Sbarcadero Santa Lucia, sia il successivo provvedimento della Capitaneria di Porto che aveva revocato la disciplina degli orari di apertura e chiusura del varco.
La sentenza interviene su una vicenda che negli ultimi mesi aveva alimentato un acceso dibattito pubblico sull’accesso al mare in uno dei tratti più delicati e simbolici del waterfront siracusano, proprio mentre l’area dello Sbarcadero Santa Lucia è interessata da un più ampio progetto di riqualificazione urbana e paesaggistica.
Il caso riguarda il cancello collocato nel varco di ingresso all’area in concessione demaniale marittima collegata al Musciara Resort. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, l’assessorato regionale del Territorio e Ambiente aveva ordinato la rimozione del cancello richiamando il principio del libero e gratuito accesso alla battigia, mentre la Capitaneria di Porto di Siracusa aveva contestualmente revocato la precedente regolamentazione del 2010 che ne disciplinava apertura e chiusura.
Per i giudici amministrativi, però, c’è un dato decisivo: il varco chiuso da cancello era già previsto dal titolo concessorio originario del 2004. Questo significa che la Regione non poteva trattare il cancello come un’opera abusiva da rimuovere in via immediata senza prima intervenire formalmente sulla concessione stessa, cioè senza esercitare un potere di autotutela sul titolo amministrativo che ne aveva autorizzato l’esistenza.
Il Tar, in sostanza, non dice che il cancello sia intoccabile per principio. Dice però che, finché il titolo concessorio che lo contempla resta valido ed efficace, l’Amministrazione non può ordinare la sua rimozione come se fosse privo di autorizzazione. La strada corretta, secondo il Collegio, sarebbe stata quella di aprire un procedimento volto a rivalutare o modificare la concessione, bilanciando i diversi interessi pubblici e privati coinvolti.
La sentenza è interessante anche perché ribadisce con forza un principio generale: il libero accesso al mare costituisce un diritto fondamentale della collettività. Il Tar richiama infatti il quadro normativo e giurisprudenziale che tutela il demanio marittimo come bene a fruizione collettiva, richiamando il diritto dei cittadini a raggiungere gratuitamente la battigia. Ma proprio a partire da questo principio, i giudici spiegano che la tutela dell’uso pubblico del mare non può essere perseguita con atti amministrativi giuridicamente fragili o in contrasto con titoli concessori ancora in vigore.
In altre parole, la decisione non smentisce il tema politico e urbano del libero accesso alla spiaggia: smentisce il metodo scelto da Regione e Capitaneria per intervenire in quel caso specifico. Questo passaggio è centrale, perché sposta il fulcro della questione da un generico scontro tra pubblico e privato a un nodo più preciso: come si modifica legittimamente un assetto autorizzato da anni.
Annullato anche il provvedimento della Capitaneria di Porto. Il Tar osserva che la revoca dell’atto del 2010 era strettamente collegata all’ordine regionale di rimozione: caduto l’ordine principale, viene meno anche il presupposto logico su cui si reggeva l’intervento della Capitaneria. Inoltre, i motivi addotti per giustificare la revoca, compresi i riferimenti ai servizi istituzionali e alla sicurezza dell’area adiacente, sono stati ritenuti non sufficientemente convincenti.
La società ricorrente aveva sostenuto, tra l’altro, che il cancello non servisse solo a regolare l’accesso all’area demaniale, ma anche a proteggere una parte di proprietà privata adiacente alla concessione, dove insistono servizi e strutture collegate all’attività ricettiva. Anche questo elemento ha avuto un suo peso nel ragionamento del Tar, soprattutto nella parte in cui si richiama la necessità di contemperare l’interesse pubblico all’accesso al mare con le facoltà connesse al diritto dominicale del privato.
Resta aperto il tema politico e amministrativo dell’accesso alla battigia in quell’area: se l’obiettivo della Regione è cambiare quanto autorizzato nel 2004, dovrà farlo attraverso gli strumenti corretti e non con un semplice ordine di rimozione.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni







