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Siracusa, il bar Maniace nell’ex piazza d’Armi vince il ricorso: Italia Nostra bacchettata e ricorso respinto

Il Tar di Catania ha riunito e respinto tutti i ricorsi sul bar Maniace ma l’avvocato Giuliano non ci sta e preannuncia appello al Cga

Il bar Maniace nell’ex piazza d’Armi può aprire. Alla fine – come sottolineato più volte – il problema riguardava quei 47 centimetri di troppo e quella piattaforma in cemento non completata nel progetto. Il Tar di Catania ha riunito e respinto tutti i ricorsi sul bar Maniace. Con la sentenza della III sezione ha rigettato tutti i motivi di violazione di legge sia della concessione demaniale, sia dei pareri della Soprintendenza e del permesso a costruire del bar condannando l’associazione Italia Nostra al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle controparti.

Il ricorso è stato presentato contro l’Agenzia del Demanio, la Soprintendenza e il Comune di Siracusa nei confronti della Senza Confine Srl e dell’associazione interculturale comunità Euro-Afro-Asiatica del Turismo. I giudici amministrativi hanno ripercorso l’intera vicenda anche attraverso le corpose memorie di enti e associazioni costituitesi in giudizio ricordando come la legge stabilisca che Stato, Regione e altri enti possano stipulare accordi per definire strategie e obiettivi ma – pur in assenza di questi – ciascun soggetto pubblico deve garantire la valorizzazione dei beni assicurando le migliori condizioni di uso e fruizione del patrimonio anche attraverso promozione e sostegno di interventi di conservazione del patrimonio con la riqualificazione di immobili delle aree sottoposte a tutela compromesse o degradate o con la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati (come in questo caso).

“Appare, altresì, infondata la censura con cui la ricorrente ha lamentato che l’autorizzazione – si legge in sentenza – farebbe riferimento al solo vincolo culturale e storico-artistico, in quanto la ex-Piazza d’Armi Caserma Abela, come indicato nel provvedimento, risulta sottoposta a tutela specifica, sicché la valutazione espressa dalla Soprintendenza si riferisce evidentemente a tutti gli aspetti del vincolo, inclusi quelli di natura squisitamente paesaggistica”.

Per quanto attiene alla riunione della Commissione Unica per Ortigia del 20 marzo 2018, il regolamento comunale in materia (art 8, terzo comma) stabilisce che la seduta risulta regolare purché siano presenti almeno sei membri e nella circostanza la Soprintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Siracusa aveva rappresentato che avrebbe delegato un unico rappresentante per le due sezioni.

Neppure può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui Piazza d’Armi risulterebbe “zona bianca” – ancora i giudici – in quanto il piano particolareggiato di Ortigia contemplava – inevitabilmente – l’area come demanio militare, in quanto tale sprovvista di destinazione e ove, quindi, risulta possibile effettuare interventi”… “inclusa la possibilità di modificarne la destinazione d’uso (primo comma) – come avvenuto in virtù del provvedimento concessorio e degli atti autorizzatori ad esso connessi – nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e, ovviamente, della disciplina edilizia che regolamenta la specifica destinazione d’uso assegnata “ex novo” alla specifica in forza del titolo concessorio”.

A giudizio del Collegio giudicante, inoltre, non è condivisibile il rilievo secondo cui il Comune non avrebbe potuto rilasciare il titolo edilizio alla controinteressata, in quanto, se risponde al vero che la concessione onerava il concessionario degli incombenti relativi al conseguimento dei provvedimenti autorizzatori, non precludeva il trasferimento di tali oneri – e del relativo diritto a richiedere i provvedimenti – in capo al soggetto cui fosse stato trasferito il concreto utilizzo del titolo concessorio. Per questi motivi il tribunale ritiene il ricorso infondato e corretta la precedente sentenza con cui si chiedeva di ripristinare le altezze della struttura e la decisione del Comune di approvare il progetto modificato consentendone di fatto una sanatoria.

Ma i giudici amministrativi, prima di pronunciare la sentenza, sono particolarmente duri contro il legale di Italia Nostra, Corrado Giuliano:

La parte ricorrente – si legge – ha platealmente violato il dovere di chiarezza e di sinteticità, sia in occasione della formulazione dei ricorsi, sia nella redazione delle proprie memorie, redigendo atti obiettivamente sovradimensionati, ripetitivi e, in particolar modo, non lineari sotto il profilo espositivo. Tale circostanza determina un aggravio dell’impegno professionale dei difensori di controparte e, conseguentemente, maggiori oneri per i relativi clienti, in ragione della più difficoltosa prestazione che viene resa in loro favore dai procuratori. Deve anche aggiungersi che la ricorrente ha deposito numerosi documenti, non sempre pertinenti e conducenti con riferimento all’oggetto dei giudizi, in tal modo costringendo i difensori di controparte ad un ulteriore aggravio nel rendere la loro prestazione professionale. D’altronde, deve escludersi che un professionista abilitato non sia in condizione di redigere atti in modo chiaro e sintetico, né di scriminare la documentazione effettivamente rilevante in relazione ai fatti e alle questioni di causa, trattando, tra l’altro, di comportamenti cui le parti sono comunque tenute in applicazione del generale dovere di lealtà e collaborazione che su di esse incombe”.

Ma l’avvocato Giuliano non ci sta, preannuncia appello al Cga e indice una conferenza stampa per mercoledì.


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