La Capitaneria di Porto di Siracusa, Con ordinanza N.48/2012, Rende noto che nei giorni 12 e 13 maggio 2012 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, verranno effettuata n°2 (due), regate veliche nella zona di mare compresa tra Capo S.Panagia e Capo Murro di Porco, nell’ambito di un tratto di mare segnalato da boe poste ai vertici del poligono delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate (datum WGS 84):
PUNTO LATITUDINE LONGITUDINE
A 37° 03,596‘ N 015°17,202’ E
B 37° 02,296’ N 015° 17,096’ E
C 37°02, 869‘ N 015° 18,620’ E
D 37° 00,670‘ N 015° 20,410‘ E
E 37° 06,246‘ N 015° 18,591‘ E
F 37° 02,946‘ N 015° 17,810‘ E
O R D I N A
Art. 1 – Interdizione del campo di gara A decorrere dalle ore 09:30 fino alle ore 18:30 dei giorni 12 e 13 Maggio 2012, nella zona di mare indicata in premessa, durante il transito delle imbarcazioni, è vietato:
I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad
uso professionale;
II. praticare la balneazione,
III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
Art. 2 – Deroghe, Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
– le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
– le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
– le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del campo di gara sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF col recapito 1530 per le situazioni di emergenza.
Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara. Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione , in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni. I contravventori alla presente ordinanza,
a) se alla condotta di un’ unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art.53 del D.Lgs 18 luglio 2005 n°171;
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.