Il Consiglio di giustizia amministrativa ribalta la sentenza di primo grado e dà ragione al Santuario Madonna delle Lacrime: la Casa del Pellegrino può tornare a essere gestita dalla basilica. Il Comune dovrà anche pagare le spese di giudizio del doppio grado.
La storia. Il Comune di Siracusa è proprietario dell’immobile appartenente al demanio pubblico comunale e affidato in concessione, tramite contratto di comodato, con atto del 22 ottobre 1997 per la durata di anni 50 all’ente “Chiesa Santuario Madonna delle Lacrime”, per adibirlo ad accettazione servizio e ospitalità dei pellegrini. Nel 2000 il gestore chiese e ottenne dal Comune il nulla osta per l’espletamento dell’attività gestionale della Casa del Pellegrino, mediante la costituenda società “Casa del Pellegrino s.r.l.”, evidenziando che era preferibile che la gestione fosse svolta tramite un’organizzazione facente capo ad una società commerciale. Ma gli esiti non furono felici, la società fallì. Poco prima del fallimento, però, l’amministratore della Casa del Pellegrino aveva stipulato, senza alcuna autorizzazione, un contratto di affitto di azienda con la Madonnina Soc. coop. Contratto cessato dopo la vendita all’asta da parte del Fallimento del complesso dei beni aziendali, acquistato dalla Aprotur (associazione di fedeli) che li ha donati al Santuario.
La revoca. Nel 2020 il Comune ha contestato presunte violazioni e inadempienze addebitabili al Santuario che avrebbero legittimato la decadenza dal comodato e la sua conseguente cessazione, sostenendo, in particolare, che l’ente ecclesiastico avrebbe violato il contratto cedendo a terzi il comodato e la disponibilità dell’uso dell’immobile, variandone anche la destinazione d’uso. Il Santuario ha replicato punto per punto ma palazzo Vermexio ha in ogni caso dichiarato la decadenza del contratto di comodato ed è rientrato in possesso dell’immobile.
Il Tar. Per il Santuario il provvedimento di decadenza era sproporzionato, in quanto l’Amministrazione avrebbe utilizzato l’istituto della decadenza per fare cessare gli effetti del contratto di comodato e tornare nella disponibilità dell’immobile comunale. In primo grado il tribunale amministrativo ha ritenuto infondato il ricorso, nel merito, e dato ragione al Comune. Ma la basilica ha deciso di proporre appello.
Il Cga. “Risulta evidente l’errore di giudizio in cui è incorso il giudice di primo grado” che “aderendo ad una non corretta applicazione della efficacia probatoria dell’atto pubblico”, avrebbe omesso di accertare le conclusioni cui è giunto il Comune sulla concessione, nell’ambito del contratto di affitto di azienda, dell’immobile comunale nella disponibilità dell’Ente religioso. L’immobile non è quindi oggetto di contratto di affitto, rimanendo fuori dal compendio aziendale ceduto in godimento, ma il luogo indicato dalle parti per la prosecuzione dell’attività turistico – alberghiera a cui l’immobile era originariamente destinato. Il provvedimento impugnato dal Comune è quindi illegittimo e la sentenza riformata. La Casa del Pellegrino torna al Santuario. Ma…
Le condizioni della struttura. Mentre fino a qualche anno fa si parlava di una struttura da… ristrutturare, in questo periodi di vacatio, come accade spesso per gli edifici pubblici, è stato oggetto di razzia e vandali. Doveva essere un hotel destinato a pazienti affetti da covid durante la pandemia, poi un immobile da destinare a progetti relativi a politiche sociali del Comune di Siracusa. La consegna delle chiavi, però, non è mai avvenuta. In attesa di un Cga che oggi restituisce l’ex casa del Pellegrino al Santuario, ma in condizioni quantomeno discutibili.
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