Era stata sottoposta agli arresti domiciliari per quasi 3 anni – dal 1° dicembre 2016 al 28 giugno 2019 – con l’accusa di associazione mafiosa con il “Clan della Borgata”, dalla quale era stata assolta con sentenza del Tribunale di Catania, per non aver commesso il fatto. Per questo motivo Rita Attardo aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità per ingiusta detenzione ma la Corte di Cassazione (Sezione IV) ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello di Catania, che lo aveva negato ritenendo che la ricorrente avesse posto in essere una condotta gravemente colposa che aveva concorso a dare luogo alla detenzione subita.
La condotta contestata era quella di recapitare agli affiliati in stato di libertà i messaggi trasmessi dai propri figli detenuti, Massimo e Giuseppe Guarino. I gravi indizi di colpevolezza al momento della misura cautelare erano supportati dalle dichiarazioni di diversi collaboratori (tra cui Giuseppe Curcio, Jessica Fiorentino, Luca Sipala) e da colloqui intercettati in carcere. Nonostante le prove a carico, la donna era stata assolta dal Tribunale di Catania con sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2023. La sentenza di assoluzione aveva ritenuto che l’accertata disponibilità della madre a trasmettere tali messaggi non avesse rappresentato un contributo rilevante ai fini dell’esistenza del sodalizio criminoso. Sebbene Attardo fosse stata assolta dal reato associativo, la Corte d’Appello, nel procedimento di riparazione, ha esercitato un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, focalizzandosi sulla condotta che aveva portato a decidere sulla misura restrittiva.
La Corte territoriale ha ritenuto che la suddetta e comprovata disponibilità a veicolare comunicazioni illecite per conto dei figli detenuti fosse idonea a concretizzare il presupposto ostativo della colpa grave ma in Cassazione, la difesa della ricorrente ha articolato sei motivi di ricorso, sostenendo che la condotta fosse solo l’esercizio di naturali sentimenti familiari e l’adempimento di doveri genitoriali costituzionalmente tutelati. Si riteneva che la sola circostanza di essere madre di soggetti detenuti non potesse configurare di per sé la necessaria colpa grave.
La Cassazione ha però respinto queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile perché i motivi non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva attribuito decisiva valenza sinergica al comportamento di Rita Attardo, evidenziando che si era scientemente prestata a trasmettere fuori dal carcere i messaggi. Questo è stato ritenuto un elemento oggettivo, che denota una stabile messa a disposizione per contatti non consentiti con soggetti esterni al carcere. La Corte ha chiarito che i rapporti di parentela non escludono la connotazione gravemente colposa del comportamento, specialmente quando si è consapevoli che i congiunti sono coinvolti in traffici illeciti. La colpa grave verrebbe meno solo se il comportamento fosse assolutamente necessitato, una condizione che la ricorrente non ha prospettato. Il comportamento, valutato in relazione al contesto criminale (associazione mafiosa), unito ai connotati oggettivi, è stato ritenuto idoneo a creare l’apparenza della sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione mafiosa. La Corte ha dunque concluso che i comportamenti contestati non rientrano evidentemente tra le situazioni soggettive riconducibili al rapporto di maternità.
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