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Siracusa, nessuno sconto di pena per Attanasio: respinto il ricorso sulla continuazione

Se accolta, la richiesta avrebbe permesso di unificare giuridicamente condanne diverse in un'unica sequenza criminale, portando a una probabile riduzione del tempo totale di permanenza in carcere per il boss

Alessio Attanasio, ritenuto dagli inquirenti il boss del clan di Siracusa

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Alessio Attanasio, confermando così l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania che ne aveva già rigettato l’istanza.

Con sentenza pronunciata il 18 novembre 2025 e depositata nel 2026, la I Sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso volto a ottenere l’applicazione della continuazione tra il reato di omicidio — per il quale Attanasio è stato condannato a 30 anni di reclusione — e altri reati già ritenuti in continuazione tra loro in precedenti sentenze.

Il boss mirava a unificare sotto un unico disegno criminoso la condanna del 2001 con altre sentenze precedenti, sostenendo la comune matrice mafiosa, ma i giudici hanno confermato l’inammissibilità del ricorso, evidenziando la mancanza di prove riguardo la pianificazione unitaria e il lungo tempo trascorso tra i fatti. Attanasio, infatti, aveva già altre pene unificate, quindi il vero vantaggio era evitare il cumulo precedente e quindi con il ricorso non era sua intenzione scendere sotto i 30 anni ma evitare che le altre condanne “pesassero” separatamente. La Corte ha invece chiarito che tale istanza non può essere riproposta in fase di esecuzione se è già stata respinta durante il processo di merito. Il diniego infatti era già intervenuto e non risulta impugnato a suo tempo.

La difesa aveva sostenuto che l’omicidio commesso nel 2001 (di Angelo Sparatore, ucciso nell’ambito di un regolamento di conti con sei colpi di pistola), si inserisse nello stesso contesto mafioso delle altre condotte, richiamando le modalità del fatto e contestando l’assenza di un movente accertato. Argomentazioni ritenute manifestamente infondate: il lungo arco temporale dei reati e la mancanza di elementi concreti di programmazione unitaria hanno confermato l’assenza dei presupposti per la continuazione.

Se l’istanza fosse stata accolta, si sarebbe verificata l’applicazione della disciplina del reato continuato tra la condanna a trent’anni di reclusione per omicidio e le altre sentenze di condanna già emesse nei confronti di Attanasio. L’accoglimento avrebbe significato che il giudice riconosceva che l’omicidio del 2001 e gli altri reati erano stati programmati preventivamente come parte di un unico progetto e così, invece di sommare aritmeticamente le pene delle diverse sentenze, il giudice avrebbe applicato la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo. Questo avrebbe comportato un trattamento complessivo più favorevole per il condannato rispetto alla somma delle singole condanne. In sintesi, se accolta, la richiesta avrebbe permesso di unificare giuridicamente condanne diverse in un’unica sequenza criminale, portando a una probabile riduzione del tempo totale di permanenza in carcere per Attanasio.


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