La Corte di Cassazione interviene sul caso sulla possibile continuazione tra due omicidi di mafia avvenuti a Siracusa nel 2001 e attribuiti ad Alessio Attanasio. I giudici della Prima Sezione penale hanno infatti annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta della difesa di riconoscere il vincolo della continuazione tra l’omicidio di Giuseppe Romano e quello di Angelo Sparatore.
Secondo la Suprema Corte, il giudice dell’esecuzione non avrebbe svolto un’analisi sufficientemente approfondita degli elementi indicati dalla difesa e delle risultanze processuali già contenute nelle sentenze di condanna e negli altri atti giudiziari.
I due delitti risalgono ai primi mesi del 2001. Giuseppe Romano venne ucciso a Siracusa il 17 marzo 2001, mentre Angelo Sparatore fu assassinato il 4 maggio dello stesso anno. Per entrambi gli omicidi Attanasio è stato condannato in via definitiva dalla Corte d’assise d’appello di Catania.
La difesa aveva chiesto che i due episodi venissero considerati parte di un unico disegno criminoso, sostenendo che già prima dell’omicidio Romano fosse stato programmato anche quello di Sparatore. A sostegno della tesi erano state richiamate soprattutto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Lombardo, secondo cui l’incarico di uccidere Sparatore sarebbe stato conferito da Attanasio nel febbraio 2001, quindi prima dell’agguato costato la vita a Romano.
La Cassazione evidenzia come il Gip non abbia adeguatamente valutato diversi aspetti: dalle “inquietanti analogie” richiamate in precedenti provvedimenti della Corte d’assise d’appello, fino alla presunta identità di alcuni soggetti coinvolti nei due delitti e alle modalità esecutive considerate simili dagli stessi collaboratori di giustizia. Secondo la difesa, infatti, entrambi gli omicidi sarebbero stati eseguiti con appostamenti, uso di motociclette, revolver e caschi integrali per travisare i volti.
I giudici della Suprema Corte sottolineano inoltre che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di confrontarsi in maniera approfondita con le sentenze di merito e con gli elementi già acquisiti nei processi, limitandosi a evidenziare genericamente differenze nei moventi, nei ruoli e negli esecutori materiali.
Per questo motivo la Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza e il rinvio al Gip del Tribunale di Catania, che dovrà riesaminare la richiesta della difesa “in piena autonomia decisionale”, valutando nuovamente la possibile esistenza di un unico disegno criminoso tra i due omicidi.
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