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Siracusa, omicidio Romano. La Cassazione chiude la strada alla revisione per il boss Attanasio

La revisione era stata chiesta sulla base di quella che la difesa aveva definito una “prova nuova”: un CD-ROM con riprese video che, secondo Attanasio, lo collocherebbe altrove al momento del delitto

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Alessio Attanasio, 55 anni, contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Messina aveva già respinto la richiesta di revisione della condanna a 30 anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Romano, avvenuto a Siracusa il 17 marzo 2001. La decisione conferma quindi il rigetto dell’istanza straordinaria e rende definitivo il no alla riapertura del processo.

La revisione era stata chiesta sulla base di quella che la difesa aveva definito una “prova nuova”: un CD-ROM con riprese video che, secondo Attanasio, lo collocherebbe altrove al momento del delitto. Nel filmato, secondo la ricostruzione difensiva, l’uomo sarebbe stato ripreso mentre preparava il caffè nella villetta della Fanusa, mentre sul televisore comparirebbe un servizio del TG3 delle 12:03, elemento utilizzato per ancorare con precisione la data e l’orario delle immagini al giorno dell’omicidio. La difesa aveva sostenuto che quel supporto non fosse mai stato materialmente acquisito nel processo originario, spiegando di essere riuscita a recuperarlo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

I giudici della Suprema Corte, però, hanno ritenuto il ricorso inammissibile, condividendo integralmente la valutazione già espressa dalla Corte d’Appello di Messina. Il punto centrale della decisione è che l’esistenza del video e l’alibi erano già stati oggetto di valutazione nel processo di cognizione. Secondo la sentenza, non solo il tema dell’alibi era già entrato nel processo, ma anche la stessa esistenza della videoregistrazione era stata presa in esame dai giudici di merito, che l’avevano considerata addirittura come un elemento precostituito dall’imputato per costruirsi una difesa. Per questo motivo, la materiale produzione del supporto fisico in sede di revisione non introduce, secondo la Cassazione, un elemento realmente nuovo capace di scardinare il giudicato.

La Corte ha inoltre evidenziato un ulteriore profilo: la mancanza di elementi tecnici certi sulla genuinità e sulla datazione del file. Nel provvedimento si sottolinea come non siano stati forniti dati sufficienti per escludere possibili manipolazioni del supporto, né elementi tali da rendere necessario un approfondimento peritale. In sostanza, per i giudici, il video non presenta quella forza probatoria immediata e affidabile necessaria per giustificare la riapertura del processo.

La Cassazione ha ricordato che la condanna definitiva si fonda su un quadro probatorio ampio e articolato, composto da dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, da testimonianze oculari e dagli accertamenti investigativi e autoptici svolti all’epoca. Le ulteriori contestazioni difensive sull’attendibilità dei collaboratori e sulla compatibilità dell’arma sono state giudicate come una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già esaminato, attività non consentita nel giudizio di revisione. Attanasio è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.


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