In tendenza

Siracusa, Pillirina. Respinto il ricorso di Elemata Maddalena: “le scelte paesaggistiche prevalgono su quelle urbanistiche”

Tra gli interessi urbanistici valorizzati dal Comune e la difesa del paesaggio garantita dalla Regione prevale la seconda

Respinto l’ennesimo ricorso di Elemata Maddalena, società proprietaria del terreno alla Pillirina su cui da anni tenta di realizzare un insediamento turistico. Il Cga, in estrema sintesi, ha ritenuto alta la valenza paesaggistica del territorio come confermato dall’istituzione della Riserva regionale Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena e, respingendo il ricorso dell’impresa, ha sottolineato la prevalenza delle scelte paesaggistiche rispetto a quelle urbanistiche.

“Le scelte in materia paesaggistica compiute dalla competente amministrazione
– si legge nel provvedimento – sono ampiamente discrezionali con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo è ipotizzabile solo nei ristretti limiti relativi all’evidenza di errori di fatto o di abnormi illogicità”. E non è questo il caso, tanto che le osservazioni e i rilievi formulati da Elemata sono stati vagliati dalla Regione Siciliana con l’adozione del Piano paesaggistico che ha, di fatto, reso inedificabili quelle aree.

Il Tar aveva già ritenuto che i profili volti a censurare l’adozione del Piano – in quanto per Elemata avvenuta in spregio a quelle norme del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (che prevedono specifici meccanismi di cooperazione e di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di pianificazione paesaggistica o di individuazione dei beni paesaggistici) sono – inammissibili e infondati evidenziando come le precedenti scelte urbanistiche comunali in merito ai territori non possono certamente “vincolare” o condizionare le scelte assessoriali di tutela paesaggistica, né far ipotizzare al privato una situazione giuridicamente degna di tutela giurisdizionale.

Il Cga conferma tale visione reputando valida, inoltre, la lamentela sull’assenza di una norma primaria regionale che disciplini i procedimenti finalizzati all’adozione e approvazione dei piani paesaggistici. Ma la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali è affidata, secondo la nostra Costituzione, a un sistema di intervento pubblico basato su un concorso di competenze statali e regionali. Il livello statale e quello regionale sono stati ritenuti i soli idonei a soddisfare l’esigenza di tutela primaria del paesaggio. Quindi tra gli interessi urbanistici valorizzati dal Comune e la difesa del paesaggio garantita dalla Regione prevale la seconda. Ecco perché i piani paesaggistici non possono essere frutto di provvedimenti co-decisi dalla Regione e dai Comuni, ma sono provvedimenti ascrivibili per intero alle Regioni che devono trovare il concerto con lo Stato che rimane tutore primario del “bene pubblico paesaggio”.

Le osservazioni della Elemata non sono state condivise dalla competente pubblica amministrazione e al giudice amministrativo non compete di sostituire le proprie valutazioni a quelle formulate dagli enti, in assenza di palesi vizi di irragionevolezza e arbitrarietà che in questo caso non ci sono, secondo i giudici amministrativi. E non sembra ci sia altro da aggiungere a questo punto.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo