Nella giornata di oggi è stata presentata all’interno della sala “Archimede” di Piazza Minerva, l’Ordinanza con la quale il comune sollecita i proprietari di immobili all’interno del centro storico, ad una pronta messa in sicurrezza dello stesso. Di seguito l’ordinanza:
Autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1992;
Visto che si rileva la presenza di numerosi edifici di proprietà privata posti nel centro storico della Città, ed in particolare in Ortigia e nella Borgata S. Lucia, che si trovano in stato di abbandono e che, per questioni di pregiudizio statico legato alla loro vetustà, costituiscono fonte di pericolo per la pubblica incolumità, per la possibilità di crolli parziali di loro parti sulle pubbliche vie ed infine essendo abbandonati da decenni diventano discariche per tutto il circondario.
Visto che detti immobili, in condizioni di grave pregiudizio, sia statico che igienico, essendo spesso del tutto abbandonati ed accessibili a chiunque diventano fonte di pericolo anche per bambini che possono accedere al loro interno e spesso alloggio notturno di persone diverse dai proprietari, con rischio per l’incolumità di dette persone e gravi responsabilità civili e penali a carico dei proprietari medesimi.
Visto che tale stato di cose determina condizioni di pericolo assolutamente inaccettabili per la collettività.
Ritenuto che i proprietari di detti immobili devono provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la privata e pubblica incolumità, il decoro urbano e l’igiene, eseguendo, mediante l’ausilio di adeguata direzione tecnica gli interventi oggetto della presente ordinanza, con l’assunzione di responsabilità del tecnico incaricato dai proprietari della valutazione che l’intervento eseguito sia necessario e sufficiente a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità.
Visto l’art. 16 D.P.R. 06/02/1981, n 66;
Visto l’art. 54 della Legge 267/2000;
Vista la legge 07/08/1990, n. 241;
Visto l’art. 38 della legge 08/06/1990, n. 142;
Vista la Legge 225/92;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 1669 e 2053 del Codice Civile;
Visti gli artt. 650 e 676 del Codice Penale.
O R D I N A
Ai proprietari degli immobili che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica incolumità di provvedere, entro il termine di 30 giorni dal presente avviso e mediante l’ausilio di adeguata direzione tecnica, ad eseguire in tutto od in parte gli interventi oggetto della presente ordinanza, ed in particolare:
– la preclusione degli accessi agli immobili che costituiscano fonte di pericolo per la loro occupazione abusiva da parte di terzi che possano commettere reati all’interno di detti immobili. La valutazione del grado di dissesto dovrà essere comunque attestata da una perizia asseverata da un tecnico abilitato;
– l’eliminazione delle piante spontanee sviluppatesi senza controllo all’interno dei propri immobili, verificando che non si siano nel frattempo generate condizioni di rischi per la stabilità degli edifici stessi. La valutazione del grado di dissesto dovrà essere comunque attestata da una perizia asseverata da un tecnico abilitato;
– l’installazione di adeguata segnaletica che indichi l’inagibilità dell’immobile o dell’edificio e, se del caso, il transennamento dell’area antistante a detto edificio;
– l’esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza degli elementi architettonici e/o lapidei dei prospetti che, per carenze manutentive, possano essere in procinto di cadere sulle pubbliche vie;
– l’esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza necessarie per il ripristino delle strutture portanti del generico edificio, intervenendo sia nelle parti di esclusiva pertinenza e proprietà che, ove necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, nelle porzioni comuni alla proprietà limitrofe.
Quanto sopra dovrà necessariamente realizzarsi sempre con l’ausilio e sotto il controllo di qualificata direzione tecnica dei lavori incaricata dalle ditte proprietarie, eliminando così tutte le potenziali cause di rischio derivanti dalle problematiche evidenti ed inoltre tutte quelle eventualmente ulteriormente riscontrabili nel corso dei lavori e con successiva trasmissione, presso l’Ufficio Ricostruzione, di adeguata relazione a consuntivo degli interventi attuati, firmata dal tecnico Direttore dei Lavori.
R E N D E N O T O
Che, a norma dell’art. 6 della Legge 07-08-1990 n. 241, il responsabile del provvedimento è il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ricostruzione.
L’Ufficio presso cui prendere visione degli atti relativi al presente provvedimento è l’Ufficio Ricostruzione, con sede in Siracusa, Via Brenta 81.
A V V E R T E
Le ditte proprietarie che la presente Ordinanza Sindacale
riveste carattere urgente e contingibile ed inoltre
che, la presente ordinanza, riguarda le sole opere di messa in sicurezza dello stabile/immobile. Le ditte proprietarie, pertanto, qualora volessero procedere all’esecuzione di ulteriori interventi, inerenti all’ordinaria ed alla straordinaria manutenzione dell’immobile di proprietà, dovranno munirsi delle apposite necessarie ulteriori autorizzazioni previste per legge.
che le ditte proprietarie dovranno pure provvedere a trasmettere, presso l’Ufficio Ricostruzione, adeguata relazione a consuntivo degli interventi attuati, firmata dal tecnico Direttore dei Lavori e corredata (ove necessario) dalle necessarie verifiche statiche e da un’adeguata documentazione fotografica delle opere eseguite.
che il presente provvedimento Sindacale prescinde e non può avere alcuna incidenza su eventuali provvedimenti pregressi emessi dall’Autorità Giudiziaria che, pertanto, devono intendersi impregiudicati dallo stesso.
che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.
che, ove i proprietari non adempissero agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza entro il termine di giorni 30, il Comune di Siracusa provvederà direttamente all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza e/o puntellamento, a danno dei proprietari di immobili il cui stato di degrado strutturale arrechi pregiudizio per l’incolumità pubblica, con rivalsa di spese e, parallelamente, trasmetterà regolare rapporto all’Autorità Giudiziaria, in relazione alle violazioni di cui all’art. 650 del Codice Penale.
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