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Tassa di soggiorno non versata al Comune di Siracusa: imprenditore alberghiero assolto dal reato di peculato

Le somme riscosse dall’albergatore non sono quindi “denaro pubblico” ma patrimonio personale e l’omesso versamento può prefigurarsi un inadempimento di un obbligo a suo carico, ma non peculato

Non versare la tassa di soggiorno dopo averla riscossa non può essere considerato peculato. È quanto si legge nella sentenza – emessa dalla sezione penale del tribunale di Siracusa (presidente Carla Frau, giudici Giuliana Catalano e Liborio Mazziotta) – di assoluzione dell’amministratore unico di una struttura alberghiera di Siracusa, imputato perché ritenuto incaricato del pubblico servizio di riscossione per Conto del Comune di Siracusa, avendo la disponibilità del denaro incassato dai clienti pari a 117.650 euro.

Il Pm aveva chiesto la condanna a 2 anni mentre la difesa, rappresentata dall’avvocato Eugenio Risuglia, chiedeva l’assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La sesta sezione penale della Corte di Cassazione nel 2020 ha affermato che, a seguito dell’entrata in vigore cosiddetto decreto rilancio, “non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno”.

I giudici siracusani hanno accertato l’effettiva omissione del versamento dell’imposta per 4 anni (dal 2014 al 2018), ma anche che l’albergatore non rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio. In base al regolamento approvato dal Consiglio comunale, infatti, i turisti devono corrispondere la tassa al gestore che ha alcuni obblighi nei confronti dell’amministrazione, ma deve essere riconosciuto dall’ente in quanto soggetto di diritto pubblico.

Le somme riscosse dall’albergatore non sono quindi “denaro pubblico” ma patrimonio personale e l’omesso versamento può prefigurarsi un inadempimento di un obbligo a suo carico, ma non peculato. Per questo motivo l’imprenditore è assolto perché il fatto non sussiste. Per quanto riguarda i 117 mila euro riscossi… sono stati versati subito dopo l’accertamento.


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