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Assolto l’ex sindaco di Avola Antonino Barbagallo, il capo di Gabinetto e i dipendenti comunali

Erano accusate a vario titolo di peculato, truffa e abuso d’ufficio

Assolto l’ex sindaco di Avola Antonino Barbagallo, l’allora capo di Gabinetto e alcuni dipendenti comunali. Tredici persone, tutte di Avola, tra politici, funzionari e dipendenti comunali, furono rinviate a giudizio dal Gup del Tribunale di Siracusa, accusate a vario titolo di peculato, truffa ed abuso d’ufficio. Tra questi l’ex sindaco di Avola, Antonino Barbagallo, al quale contestavano il reato di truffa ai danni del comune ed abuso d’ufficio. Ma anche l’ex capo di gabinetto, Francesca Puglisi (nominata, secondo l’accusa, senza averne i titoli), l’economo Antonio Morale e l’architetto Gaetano Brex (poi dirigente al Comune di Siracusa). Nonostante fosse maturata la prescrizione, gli imputati vi hanno rinunciato chiedendo al Tribunale di essere giudicati.

Anni di processo, tanti i testimoni ascoltati, ma alla fine(il Collegio presieduto dal giudice Carla Frau ha emesso sentenza assolutoria per insussistenza dei fatti contestati come chiesto dallo stesso Pm, Carlo Enea Parodi.

Soddisfazione hanno espresso tutti i difensori (l’avv. Emanuele Tringali, coadiuvato dall’avv. Nunziata Sulano, legali del dott. Barbagallo; l’avv. Paolo Alessi legale dell’arch. Brex; l’avv. Giovanni Amenta legale di Morale e l’avv. Marco Guerri legale di Puglisi) che, con le articolate arringhe finali, hanno anche depositato memorie difensive scritte corredate da documenti e riferimenti normativi atte a comprovare l’irrilevanza penale dei fatti oggetto di contestazione.

“La sentenza restituisce il massimo dell’onore e del rispetto al dott. Barbagallo, un uomo onesto che è stato anche un amministratore diligente ed incorruttibile – afferma il suo legale, l’amministrativista Emanuele Tringali – La procedura di nomina della sig.ra Puglisi a Capo dell’Ufficio di Gabinetto, ritenuta in un primo tempo illegittima e per la quale il dott. Barbagallo è stato deferito alla giustizia, è stata effettuata nell’esercizio delle sue legittime prerogative di Sindaco ed in scrupolosa consonanza con le norme di legge e di regolamento. È del tutto irrilevante il fatto che la dipendete nominata fosse un semplice impiegata di quarto livello perché, ai sensi dell’art.90 del Tuel e dell’art. 10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avola, la nomina dei responsabili degli Uffici di Staff, quale è quello in questione, avviene su disposizione del Capo dell’Amministrazione, su base fiduciaria ed a prescindere dalla categoria di appartenenza del soggetto nominato”.

Il dispositivo della sentenza assolutoria “perché il fatto non sussiste” è stato letto e reso pubblico dal Collegio nel pomeriggio del 23 gennaio, dopo una breve Camera di Consiglio, fissando 90 giorni per il deposito delle motivazioni.


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