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Consegna impianti idrici dall’Asi al Comune di Augusta, che si oppone. Ma il Tar boccia il ricorso

È stato dichiarato “irricevibile (per tardività) nella parte in cui impugna la nota del 3 maggio 2022 e inammissibile nella parte in cui contesta il verbale del 24 maggio 2022”

Il Consorzio Asi in liquidazione consegna alcuni impianti idrici al Comune di Augusta che, contestando l’obbligo di riceverli, si oppone al Tar  di Catania, ma il suo ricorso è bocciato dal Tar. In tal senso si è espressa la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dal magistrato Aurora Lento e composta dai giudici Francesco Bruno, consigliere e Valeria Ventura, referendario estensore che hanno trattato  nell’udienza pubblica dell’11 gennaio scorso il ricorso presentato dal Comune di Augusta, attraverso il legale Domenica Oteri,  contro il Consorzio Asi di Siracusa in liquidazione. Quest’ultimo con il suo commissario aveva consegnato all’Ente megarese gli impianti e la rete idrica realizzata nell’ambito dei lavori dell’agglomerato “G2” di San Cusumano, destinato alle piccole e medie imprese, nonché dell’impianto di chiarificazione acque che fa parte del sistema idrico dell’acquedotto di Q.100 di contrada Mendola.

L’altro ieri è arrivata la sentenza con cui  il Tar ha dichiarato il ricorso “irricevibile (per tardività) nella parte in cui impugna la nota  del 3 maggio 2022 e inammissibile (in considerazione del contenuto non provvedimentale) nella parte in cui contesta il verbale  319 del 24 maggio 2022”.

Il ricorso era stato notificato il 30 luglio 2022 e depositato il successivo 28 settembre da parte del Comune di Augusta che chiedeva l’annullamento del verbale di consegna degli impianti. Lo stesso commissario liquidatore, con nota del 3 maggio 2022, aveva  invitato l’ente megarese  a prendere parte alle operazioni di trasferimento e consegna degli impianti idrici. Quest’ultimo, però,  aveva declinato l’invito, rappresentando l’indisponibilità a ricevere in consegna gli impianti, non sussistendo in capo all’Ente alcun obbligo in tal senso. Ciò nonostante, il 24 maggio 2022  il commissario liquidatore aveva redatto il verbale di consegna poi impugnato.

Secondo i giudici etnei che hanno, in sostanza, dato ragione alla difesa del Consorzio Asi, costituito in giudizio con l’avvocato Riccardo Rotigliano, il provvedimento che conteneva la volontà amministrativa di consegnare gli impianti e che avrebbe potuto ledere la posizione giuridica soggettiva del  Comune, era il provvedimento del 3 maggio e non il verbale di consegna che altro non è che un mero atto esecutivo della volontà amministrativa. Dunque andava impugnato, nei tempi previsti, quella determinazione del 3 maggio.

Il collegio “ritiene che il verbale impugnato è meramente conseguente alla parimenti impugnata presupposta nota di convocazione, in cui il commissario liquidatore ha esternato in maniera compiuta la volontà dell’amministrazione di procedere alla consegna degli impianti in questione – si legge nella sentenza -. Tale rapporto tra i due atti emerge, ad avviso del Collegio, in maniera sufficientemente chiara dalla parte del verbale in cui si fa riferimento alla corrispondenza intercorsa con il Comune ricorrente, il quale, all’evidenza consapevole del carattere provvedimentale della nota di convocazione, ha contestato in radice la sussistenza del proprio obbligo a ricevere i detti impianti già all’atto della ricezione della nota presupposta. Ne deriva che, come rappresentato dall’amministrazione resistente, il verbale in questione non esprime volizione amministrativa diversa ed ulteriore rispetto alla determinazione, non tempestivamente impugnata, assunta dal commissario col provvedimento del 3 maggio 2022, di cui costituisce atto in autonomo a carattere esecutivo”. Spese compensate.


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