Quanto esposto nei precedenti articoli (1 e 2) deve far riflettere su un punto fondamentale circa la futura stipula di un atto immobiliare (o di acquisto di azienda): cioé quello della facoltà di scelta del notaio rogante! Fino ad oggi, infatti, era assolutamente consolidata la prassi, riconosciuta perfettamente legittima, secondo cui la scelta del notaio rogante spettasse alla parte acquirente,
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