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Siracusa, era stato trovato in possesso di involucri contenenti cocaina: assolto

Si trattava di soggetto tossicodipendente, già in cura presso il SerT di Siracusa a causa della dipendenza da cocaina e oppioidi

Trovato in possesso di involucri contenenti cocaina, che per le modalità di conservazione e di occultamento, risultavano – a dire dell’accusa – chiaramente destinati allo spaccio, ma viene assolto.

Un giovane, processato perché senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, illecitamente deteneva, celati negli indumenti indossati n. 6 piccoli involucri contenenti complessivi 1,62 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da cui risultavano ricavabili n. 8 dosi medie, che per le modalità di conservazione e di occultamento, risultavano a dire dell’accusa chiaramente destinati allo spaccio è stato definitamente scagionato dal Tribunale Penale di Siracusa
Tutto è partito da un processo ai danni di C.A., classe 1998, siracusano residente a Cassibile, finito sotto processo per spaccio di sostanza stupefacenti. Con decreto del 14.7.22 il Pubblico Ministero ha citato direttamente a giudizio C.A. per il reato di spaccio di sostanza stupefacente.

All’udienza del 16 novembre 2023, dichiarata l’assenza dell’imputato, i difensori Avv. Antonino Campisi e Avv. Antonio Cappello, muniti di procura speciale hanno chiesto la definizione del procedimento nelle forme del
rito abbreviato. Ammesso il rito, il processo è stato rinviato alla data del 29.03.2024, quando le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, ed il processo è stato deciso mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi. È emerso dagli atti di indagine, tutti utilizzabili in ragione del rito scelto, che in data 6.3.22 all’1 circa, durante la normale attività di controllo e repressione dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri di Floridia notavano un soggetto che camminava “con fare sospetto”. Veniva allora fermato e identificato nel C.A. che, dopo aver fornito il proprio documento di identità, si mostrava nervoso e agitato, pertanto, gli operanti lo sottoponevano a perquisizione personale, che dava esito positivo, poiché nella tasca destra del giubbotto che indossava, custodiva 6 involucri contenenti sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, nonché un pezzo di altra sostanza, verosimilmente hashish.

Ritenendo che il soggetto svolgesse attività di spaccio, veniva poi estesa la perquisizione anche all’abitazione dell’imputato, attività che, però, dava esito negativo, dal momento che non era rinvenuto alcun oggetto o strumento (es. per il taglio o confezionamento) riconducibile alla presunta attività illecita. Tuttavia la difesa dell’imputato, costituita dagli Avv.ti Antonino Campisi e Antonio Cappello è riuscita a far assolvere definitivamente l’imputato.

La difesa ha fatto emergere come dalle risultanze acquisite e sopra riassunte, non poteva dirsi raggiunta la prova della penale responsabilità penale dell’imputato, che pertanto doveva essere assolto. In particolare, non emergevano elementi tali da escludere che la sostanza stupefacente rinvenuta sulla sua persona fosse destinata ad un uso esclusivamente personale in quanto si trattava di una modica quantità di stupefacente, compatibile con l’uso personale, specialmente considerando che il C.A. è soggetto tossicodipendente, già in cura presso il SerT di Siracusa a causa della dipendenza da cocaina e oppioidi, come si evince dall’attestazione depositata dalla difesa in data 16.11.23.

A riprova della mancanza di prove sufficienti in ordine alla finalità di spaccio, doveva poi aggiungersi che la successiva perquisizione locale dava esito negativo, dal momento che nell’abitazione dell’imputato non veniva trovato alcun oggetto suscettibile di essere considerato quale indice sintomatico della destinazione dello stupefacente posseduto alla successiva rivendita a terzi.

Pertanto, in mancanza di elementi probatori univoci volti a comprovare la finalità di cessione a terzi dello stupefacente rinvenuto ed essendo che la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio ed escludendo che tale finalità possa trarsi dalla mera suddivisione in più involucri, l’imputato doveva essere mandato assolto, per insufficienza di prove a suo carico.

Per i motivi, il Tribunale di Siracusa ha assolto C.A. dal reato, perché il fatto non sussiste.


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