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Siracusa, l’appalto sui rifiuti è di Igm: il Tar esclude Ambiente 2.0 e Tekra

Con la sentenza emessa dalla Prima sezione, il Tribunale amministrativo etneo ammette intanto Igm, ritenendo che l'impresa possiede i requisiti previsti dal bando, bacchetta il dirigente del Comune di Siracusa ed esclude le altre due ditte

IL Tar ha accolto il ricorso di Igm e così, di fatto, consegna l’appalto all’azienda siracusana escludendo sia Ambiente 2.0 sia Tekra dalla gara sui servizi di igiene urbana. A distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione del bando, adesso Siracusa si trova con un nuovo servizio di raccolta che dovrebbe rilanciare la differenziata, ma con lo stesso gestore uscente. Con la sentenza emessa dalla Prima sezione, il Tribunale amministrativo etneo ammette intanto Igm, ritenendo che l’impresa possiede i requisiti previsti dal bando, bacchetta il dirigente del Comune di Siracusa (ente che dovrà pagare 10 mila euro di spese di giudizio) ed esclude le altre due ditte.

In particolare, in relazione alla contestata regolarità contributiva alla Aimeri, ausiliaria della Ambiente 2.0, il dirigente Vincenzo Migliore aveva concluso con esito positivo la verifica dei requisiti sottolineando come alla data del subentro della società EnergeticAmbiente, società detenuta al 100% dalla stessa Aimeri, alla medesima Aimeri Ambiente S.r.l., quale ditta esecutrice del contratto, entrambe le ditte erano in possesso di Durc positivi. Tale verifica ha portato all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, e nella successiva determina dirigenziale si riteneva la società Ambiente 2.0 “in possesso dei requisiti necessari”. A tale conclusione, secondo i giudici amministrativi, “il dirigente è giunto sulla base di circostanze inspiegabilmente mai palesate e mai rese note prima, né dal Comune e né dalla controinteressata, e relative in particolare alla contestata regolarità contributiva in capo alla Aimeri Ambiente”. Il tribunale ha accolto anche il secondo ricorso di Igm nel quale ritiene che Aimeri Ambiente non aveva dichiarato le risoluzioni contrattuali in sede di gara sottolineando che “l’inosservanza del descritto onere dichiarativo comporta irrimediabilmente l’esclusione dalla gara e non può essere sanato”.

Con il terzo motivo, Igm rilevava che l’Ati Ambiente aveva presentato come cauzione provvisoria una polizza fideiussoria emessa da Gbm Finanziaria, non abilitata al rilascio di polizze per la partecipazione alle gare pubbliche. “Ha ragione la ricorrente ad affermare che il problema non è quello di stabilire se l’omessa presentazione di una cauzione possa esser sanata col soccorso istruttorio, ma di considerare il tentativo di presentare una polizza invalida, che la concorrente non poteva non sapere essere invalida – specificano i giudici – Nel giudizio conclusosi con la sentenza appena citata, è risultato che, proprio perché la Gbm Finanziaria non era abilitata al rilascio di cauzioni per appalti pubblici, in data 18.05.2015 (cioè poco dopo la presentazione, nel marzo 2015, dell’offerta nella gara in esame) l’Ati Ambiente 2.0 era stata invitata in quella gara alla sostituzione della polizza emessa in suo favore da Gbm, e vi aveva provveduto”.

In quella vicenda Ambiente 2.0 ha potuto invocare la propria buona fede, perché al momento di attivare la polizza non sapeva che la Gbm non poteva emetterla. Ma nel caso in esame il Tar ritiene evidente che quando il 10 marzo 2016 Ambiente 2.0 ripresentò l’aggiornamento della polizza, fornendo nuovamente quella emessa da Gbm, sapeva che la società non era abilitata al rilascio di polizze, “e ha quindi agito in malafede nei confronti del Comune”.

Igm ricorre anche contro Tekra, seconda classificata. In particolare, l’impresa siracusana rilevava che il legale rappresentante della Balestrieri Appalti (mandante della Tekra), Antonino Balestrieri, avesse reso in sede di gara la rituale dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna penale definitiva, specificando che “dal casellario giudiziale a proprio carico risulta nulla” . Dichiarazione dai giudici amministrativi ritenuta “falsa, che conduce inevitabilmente all’esclusione dell’Ati Tekra – Balestrieri”.

Fondato anche il motivo con cui Igm lamenta che la Tekra non ha dichiarato una risoluzione contrattuale da parte del Comune di Napoli, e il Consorzio Gema (ausiliaria della Tekra) non ha ammesso una risoluzione contrattuale da parte del Comune di Afragola. Fondato anche il motivo con cui Igm fa valere l’invalidità dell’offerta economica dell’Ati Tekra perché il Collegio ritiene che “si sia trattato di una voluta illegittima formulazione dell’offerta economica presentata includendo nel ribasso anche gli oneri di sicurezza da interferenze non ribassabili”. Insomma, in attesa del probabile ricorso al Cga delle due imprese escluse, il Comune adesso potrà assegnare l’appalto a Igm, in scadenza di proroga.


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