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Portopalo: Ordinanza della Capitaneria su sbarco clandestini

Visti: lo sbarco di cittadini extracomunitari avvenuto nelle prime ore del giorno 21 luglio 2012, in località Isola delle Correnti del Comune di Portopalo di C.P.(SR); che l’unità navale utilizzata per condurre gli immigrati sulle coste italiane è arenata sulla spiaggia adiacente il camping denominato “Captain” del Comune di Portopalo di C.P.; che il personale militare dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di C.P. ha segnalato, nelle ore successive l’evento, la presenza di bagnanti in prossimità e sulla barca utilizzata per lo sbarco di cittadini extracomunitari e l’accentuarsi dei marosi sul tratto di litorale interessato;

Ritenuto: opportuno emanare apposite norme ai fini della sicurezza della navigazione, ed a tutela della pubblica incolumità, nonché al fine di non creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni di monitoraggio e vigilanza e delle successive attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero nella zona di mare in cui si trova arenata l’unità navale in parola; Visti: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Art. 1
Con decorrenza immediata e fino all’emanazione di nuovo ordine, il tratto di spiaggia, adiacente il camping denominato “Captain” località Isola delle Correnti del Comune di Portopalo di C.P., incentrate sul punto in cui si trova arenata l’unità navale utilizzata per entrare clandestinamente nel territorio italiano – LAT 36°39’01’’N LONG 015°04’42’’E – e per un raggio di 50 metri, nonché lo specchio acqueo prospiciente il punto interessato, per un raggio di 50 metri, sono vietati il transito, l’ancoraggio, le attività di pesca, di immersione e l’attività nautica in qualsiasi forma, ad eccezione dei mezzi impegnati nelle operazioni di monitoraggio, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

Art. 2
Disposizioni finali e sanzioni

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e la diffusione tramite gli organi di informazione.
I contravventori alle norme contenute nelle presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

F.to
p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luca SANCILIO t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.V.(CP) Raffaele MACAUDA


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