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Un parco suburbano costato 5 milioni di euro, mai utilizzato, vandalizzato e con espropri non pagati dopo 15 anni. E i proprietari ricorrono al Tar

I  giudici etnei, già chiamati in causa nel 2019 e che avevano depositato sentenza contro il Comune, sono intervenuti di nuovo nei giorni scorsi con un’ordinanza

Il “Parco suburbano del Mulinello”, l’opera costata 5 milioni di euro di fondi europei, ma mai utilizzata né collaudata e per di più totalmente vandalizzata nel tempo, è stata realizzata nel 2012, ma ancora per alcuni proprietari di terreni occupati non si è conclusa la procedura espropriativa, a distanza di circa 15 anni dall’avvio del procedimento. Così, a suo tempo, è stato presentato un ricorso al Tar di Catania, di nuovo intervenuto in questi giorni, che ha assegnato altri 45 giorni di tempo al commissario ad acta, nel frattempo nominato dopo la precedente sentenza, per assolvere il proprio mandato.

Così hanno deciso nella Camera di consiglio del 6 aprile 2023 i giudici della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Catania Daniele Burzichelli, presidente estensore e i magistrati referendari Salvatore Accolla ed Emanuele Caminiti, che, con propria ordinanza, hanno rigettato la sostituzione del commissario ad acta richiesta da 4 proprietari, difesi dall’avvocato Enrico Buscemi,  rinviando la causa alla Camera di consiglio del prossimo 20 luglio per discutere della liquidazione del commissario.

I proprietari di alcune particelle di terreni utilizzati per realizzare il parco suburbano che oggi è una vera e propria “cattedrale nel deserto”, nel 2019 avevano presentato ricorso contro il Comune di Augusta, non costituito in giudizio, per il silenzio serbato dall’Ente sull’istanza per la definizione della procedura espropriativa relativa agli immobili occupati per la realizzazione del Parco che confina, appunto, con il fiume Mulinello.

Il Tribunale quello stesso anno aveva dato loro ragione con apposita sentenza e imposto al Comune megarese la definizione della procedura espropriativa con il pagamento delle indennità di esproprio, che a settembre 2022 non era però ancora avvenuto,  secondo quanto lamentato ancora dai ricorrenti, che hanno così presentato ulteriore richiesta al Tar etneo per la sostituzione del commissario ad acta, nel frattempo nominato, poiché fino ad allora “non era stata data esecuzione alla sentenza  poiché le somme non erano state corrisposte e non era stato adottato il provvedimento di acquisizione sanante ex articolo 42-bis del Dpr  327/2001”.

Da parte sua il commissario ad acta, in una relazione integrativa del 21 ottobre 2022, aveva rappresentato di aver dato esecuzione alla sentenza, trasmettendo le quietanze relative ai mandati di pagamento. Poiché non risultava chiaro se fosse stato effettivamente adottato il provvedimento e dovendo provvedere sull’istanza di liquidazione presentata dal commissario, la sezione di Catania ha così adottato una prima ordinanza del 5 gennaio 2023, rilevando che il commissario ad acta “non aveva depositato il provvedimento di acquisizione cui dovrebbero fare riferimento i mandati di pagamento e chiedendo all’ausiliario chiarimenti in proposito, rammentando, altresì, come il pagamento di somme di denaro pubblico debba necessariamente trovare giustificazione in uno specifico e formale di titolo di spesa” –  si legge nel provvedimento che riferisce anche che il commissario quest’anno ha depositato la deliberazione del Consiglio comunale di Augusta del 27 luglio 2022 con cui è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di poco più di 360 mila euro e la determinazione del 4 ottobre 2022 con cui si è provveduto alla liquidazione degli importi dovuti.

Nell’ordinanza del Tar dei giorni scorsi si dà, infine, atto che poi “è intervenuta la liquidazione degli importi dovuti, ma, in forza della decisione del Tribunale, l’amministrazione o, in sua vece, il commissario ad acta sono anche tenuti ad adottare un formale provvedimento di acquisizione delle aree” in cui si specifica che, tra gli altri, i terreni siano acquisiti “non retroattivamente” al patrimonio indisponibile dell’amministrazione e che al ricorrente sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.  E si assegna al commissario ad acta l’ulteriore termine di quarantacinque giorni per portare a compimento il proprio incarico.


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